Proroga supplenze Ata dopo 30 giugno: niente ferie, Uil Scuola non ci sta e chiede intervento del ministero

E’ polemica da parte dei sindacati in merito alla questione della proroga delle supplenze Ata che scadono a fine mese. In particolare a sollevare la questione è il segretario nazionale della Uil Scuola Rua, Paolo Pizzo, che sta sollecitando sulla questione il Ministero affinché prenda posizione sulla recente nota dell’USR Lombardia.

La nota dell’Usr Lombardia

La nota prevede che, secondo l’USR responsabile della pubblicazione, il personale ATA non abbia diritto a godere delle ferie maturate entro il 30 giugno in caso di proroga del contratto.

Uil Scuola ritiene questa lettura una limitazione illegittima, dal momento che la proposta di proroga contrattuale deve essere svincolata da qualunque forma di rinuncia a un diritto fondamentale per i lavoratori come quello delle ferie.

Un diritto sancito costituzionalmente, ricorda il sindacato, come previsto dall’articolo 36, comma 3 che prevede il beneficio delle ferie retribuite. Un diritto che rientra in quello più ampio del riposo settimanale.

Un diritto costituzionale

Per quello che riguarda le ferie annuali retribuite, la costituzione non prevede che si possa esercitare o imporre la rinuncia. Questa lettura dell’Usr quindi viene considerata lesiva di un diritto costituzionale. Si fa riferimento all’articolo 2109 del Codice Civile, in base al quale il dirigente scolastico deve concedere le ferie cui il lavoratore ha diritto, conciliando esigenze della scuole e del lavoratore.

Nello specifico, l’articolo 13, comma 11, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, sancisce che il personale ha diritto, in proporzione al servizio prestato, a 32 giorni lavorativi di ferie per anno scolastico. Ferie di cui godere nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.

E’ previsto il caso di impossibilità a concedere interamente il periodo di ferie maturate, ma in questo caso devono essere pagate.