Scuola

Ferie non godute scuola: la normativa per docenti, personale Ata e per supplenti con contratto a tempo determinato

Ricomincia l’anno scolastico e torna di modo il tema sempre discusso e oggetto di incertezze riguardante le ferie per il personale scolastico. Si tratta di un diritto inalienabile di qualunque lavoratore, e dunque all’interno della scuola spetta sia al personale docente che al personale ATA che al dirigente scolastico.

Periodo utile

Per quanto riguarda i docenti, le ferie possono essere godute durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Al contrario il personale ATA, sempre in relazione alle esigenze di servizio, può frazionare le ferie in più periodi. Per il personale Ata non viene meno la possibilità di poter usufruire almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Le eccezioni per usufruire delle ferie

Possono verificarsi nella scuola particolari esigenze di servizio. Possono anche esserci motivate esigenze di carattere personale e/o di malattia. Se si verificano queste circostanze, è possibile che sia impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento. In questo caso le ferie saranno fruite:
• dal personale docente, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica;
• dal personale ATA di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Personale a tempo determinato

Normativa a parte per il personale assunto a tempo determinato. Per i dipendenti con questo tipo di contratto si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite dal contratto. Ma ci sono dei vincoli da tenere presente:

  • le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
  • se la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato è tale da non consentire il godimento delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico
  • per i docenti il godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatorio.