Scuola

Ferie d’ufficio docenti e Ata: condanna per il Ministero, collocazione durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è illegittima se non è stata garantita la possibilità effettiva di fruirne

Ferie d'ufficio docenti e Ata: condanna per il Ministero, collocazione durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è illegittima se non è stata garantita la possibilità effettiva di fruirne

La sentenza del Tribunale di Milano riguarda il caso di un’assistente amministrativa che, per l’anno scolastico 2022/2023, ha lavorato come docente a tempo determinato fino al 30 giugno, grazie all’articolo 59 del CCNL 2006/2009, che consente al personale ATA di accettare supplenze come insegnante.

La gestione delle ferie docenti e ata

Il punto centrale della decisione riguarda la gestione delle ferie. Il giudice ha stabilito che la collocazione forzata in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è illegittima se il lavoratore non ha avuto la possibilità effettiva di scegliere quando usufruirne. Poiché nel caso specifico questo diritto non era stato garantito, il Ministero dell’Istruzione è stato condannato a risarcire la lavoratrice con un’indennità sostitutiva di 1.553,01 euro, oltre agli interessi legali.

La decisione si inserisce in un quadro giuridico già tracciato dalla Cassazione con la sentenza n. 28587/2024, che afferma il diritto dei lavoratori a ricevere un’indennità per le ferie non godute, a meno che l’amministrazione non dimostri di aver informato chiaramente il dipendente sulla necessità di utilizzarle e sulle conseguenze della mancata richiesta.

I diritti del personale scolastico

Questa pronuncia rafforza la tutela dei diritti del personale scolastico, estendendo una protezione già consolidata anche ai dipendenti ATA che hanno assunto incarichi da docente in base all’articolo 59.

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