Inserimento a pettine GPS: bocciati gli elenchi aggiuntivi, sì all’assunzione in ruolo su posto sostegno
In caso i inserimento “a pettine” in GPS, il ministero deve assumere l’insegnante. Lo sancisce la Corte d’Appello di Perugia con una recente sentenza datata 16 gennaio 2025. Il caso riguarda un docente presente nelle GPS di appartenenza. Era stato inserito “in coda” negli elenchi aggiunti e non “a pettine”.
Gli elenchi aggiuntivi
L’inserimento era avvenuto negli anni in cui non si provvede all’aggiornamento delle Gps, come il caso dell’anno in corso, in cui c0è solo la riapertura degli elenchi aggiuntivi gps. Riapertura che consente l’inserimento ai docenti che acquisiscono l’abilitazione dopo la scadenza. L’inserimento è consentito nell’elenco aggiuntivo alla GPS di prima fascia, indipendentemente dal punteggio.
Si procede poi con assunzioni dando priorità a prima fascia, elenco aggiuntivo prima fascia e infine seconda fascia. E’ la procedura degli ultimi due bienni, compreso quello in corso.
Inserimento in coda
Il caso in questione riguarda un docente che era stato, a suo dire, illegittimamente inserito negli elenchi aggiuntivi della prima fascia della GPS Sostegno del biennio 2022-2024 “in coda” rispetto a coloro che avevano conseguito il titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2022, nonostante avesse un punteggio superiore a questi ultimi.
La procedura in base alla quale si si provvede all’inserimento “in coda” e non “a pettine” aveva comportato la mancata assunzione del ricorrente dalle GPS sostegno prima fascia con incarico finalizzato al ruolo, prevista dall’art. 5, commi 5 seguenti, del D.L. n. 44/2023. Il ricorrente ha chiesto al Giudice di ordinare la rettifica della graduatoria e l’assunzione ai sensi di tale normativa.
Condanna per il ministero
Il giudice ha dato ragione al ricorrente, riconoscendone il diritto del docente ad essere inserito “a pettine” e non “in coda” nella graduatoria. Sentenza che ha comportato la condanna nei confronti dell’amministrazione ad assumere il docente ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 5 seguenti, del D.L. n. 44/2023.