Docenti precari: ministero condannato, risarcimento di oltre 41mila euro per oltre 20 anni di precariato
Il Tribunale del Lavoro di Perugia, con la sentenza n. 506/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un docente di religione con 41.114,72 euro per l’illegittima reiterazione di contratti a scadenza per oltre vent’anni. Il docente, in servizio dal 1999 al 2021 senza interruzioni, ha denunciato un abuso contrattuale in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della direttiva europea 1999/70/CE.
Il principio di temporaneità
I giudici hanno riconosciuto l’incompatibilità della pratica con il principio di temporaneità previsto dalla normativa italiana e con la clausola 5 della direttiva europea, che impone agli Stati membri di prevenire l’abuso di contratti a termine successivi. Inoltre, hanno sottolineato il mancato rispetto della legge n. 186/2003, che imponeva al Ministero di bandire concorsi triennali per stabilizzare gli insegnanti di religione. L’ultimo concorso, infatti, risaliva al 2004.
Il caso rappresenta una delle prime applicazioni del Decreto-Legge 131/2024, che ha introdotto criteri risarcitori più incisivi. Il nuovo art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 prevede un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione, calcolata considerando la durata del rapporto, la gravità dell’abuso e il numero di contratti successivi. Nel caso del docente, il Tribunale ha quantificato il risarcimento in 16 mensilità, evidenziando la continuità del servizio e l’assenza di concorsi per vent’anni.
L’indennità risarcitoria
Oltre alla funzione riparatoria, l’indennità risarcitoria ha anche una valenza sanzionatoria e dissuasiva, conforme alla direttiva 1999/70/CE e alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, volte a prevenire futuri abusi nel settore pubblico.
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