Recentemente, dopo diverse sentenze dei giudici di primo grado, anche le Corti d’Appello hanno respinto l’algoritmo utilizzato per l’assegnazione delle sedi ai docenti.
Sentenze delle Corti d’Appello
- Corte d’Appello di Milano: Sentenza n. 320/2024
- Corte d’Appello di Bologna: Sentenza n. 376/2024
Definizione di “Rinunciatario”
Secondo il Ministero, viene considerato rinunciatario:
- Chi non ha presentato domanda.
- Chi ha rinunciato effettivamente alla sede assegnata.
- Chi non ha ottenuto le sedi richieste.
Sanzione per i rinunciatari
La sanzione è severa: i rinunciatari non possono più ottenere contratti da GAE o GPS per quella classe di concorso, nemmeno per eventuali disponibilità future.
Interpretazione della normativa
La giurisprudenza più attenta sostiene che:
- Se a un docente viene proposta una sede non indicata da lui e questa viene rifiutata, la “rinuncia” comporta l’esclusione dalle proposte per le sedi non preferite.
- Questa esclusione non si applica alle sedi che il docente aveva richiesto.
Candidati “Trattati dalla Procedura”
- Ministero: Tutti i docenti, anche quelli che non hanno ottenuto alcuna supplenza.
- Corte d’Appello: Solamente i docenti ai quali è stato conferito un incarico.
Decisione dei giudici
I Giudici hanno scritto che, una volta resi disponibili nuovi posti nella stessa classe di concorso, il Ministero deve effettuare una nuova convocazione, ripercorrendo dall’inizio la graduatoria e offrendo il posto al docente con maggior punteggio, se quest’ultimo ha espressamente indicato tale sede.
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