Graduatorie, Gps e supplenze

Gps 2024: è possibile accettare supplenze nel relativo grado con la limitazione di incarichi su posto intero

La settimana del 15 aprile era stata indicata come quella utile all’avvio dell’aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026. Siamo a mercoledì e ancora non è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale che deve tenere contro del parere negativo del CSPI. Per questo i tempi si stanno dilatando: il ministero sta cercando di trovare un compromesso tra quanto sancito nella prima bozza e quanto rilevato dal Cspi. Ricordiamo che si tratta di un parere non vincolante, ma di cui il ministero abitualmente tiene conto.

L’assegnazione delle supplenze

Una volta pubblicata l’ordinanza, l’avvio delle domande sarà immediato, con 20 giorni di tempo per inoltrare la domanda dal momento dell’apertura delle operazioni.

Il nuovo contratto ha sancito alcune novità che andranno inevitabilmente a influire sull’assegnazione delle supplenze che si svolgeranno questa estate.

Una delle novità è rappresentata dalla possibilità offerta agli insegnanti di sostegno di accettare supplenze da GPS posto comune.

Questo grazie al nuovo articolo 47 del nuovo CCNL che consente di accettare supplenze nel relativo grado.

La normativa presenta però una nuova limitazione, rappresentata dal fatto che si possono accettare però supplenze su posto intero, quindi in questo caso, 25 ore.

Le novità

L’articolo 47 del nuovo CCNL ha abrogato il succitato art. 36:

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Questo significa che in virtù delle nuove normative, i docenti possono accettare supplenze sia per un diverso grado di istruzione che per altra classe di concorso, ma anche per altra tipologia di posto. In definitiva, il titolare su posto comune (o sostegno) può accettare la supplenza su posto di sostegno nel medesimo grado (oppure su posto comune, se titolare su sostegno). Non si può però prescindere dall’obbligo di accettare l’incarico solo su posto intero.

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