Scuola

Riconoscimento abilitazione estera: deve essere automatico purchè durata, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno

Il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, Sezione I, ha emesso la Sentenza n. 22 del 16 gennaio 2024, stabilendo che gli Stati membri dell’Unione Europea devono automaticamente riconoscere i titoli di formazione per la qualifica di docente, emessi da un altro Stato membro, a condizione che la loro durata, livello e qualità non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno. Questo principio è stato ribadito in risposta a un caso in cui una laureata in matematica, che aveva ottenuto un titolo abilitante in Bulgaria, era stata esclusa da un concorso per mancanza di abilitazione all’insegnamento riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione italiano.

Ricorso accolto

Il Tar ha accolto il ricorso della laureata, sottolineando che la negazione del riconoscimento delle abilitazioni acquisite all’estero, come stabilito dalla nota MIUR n. 9014/2018, era contraria all’ordinamento interno e comunitario. Il Tribunale ha sottolineato il principio che gli Stati membri devono riconoscere automaticamente i titoli di formazione dei docenti, come stabilito dalla direttiva CE 2005/36.

Esclusione annullata

Di conseguenza, il Tar ha annullato le decisioni di esclusione dal concorso e la graduatoria per l’assunzione di insegnanti nella Regione Abruzzo, poiché non erano state precedute dalla verifica della corrispondenza del titolo abilitante bulgaro con gli standard formativi italiani. Ha chiarito, tuttavia, di non avere giurisdizione sulle domande di inserimento in graduatoria e di immissione in ruolo della ricorrente, in quanto queste questioni ricadono sotto la competenza del Ministero.

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