Scuola

Tre giorni di permesso retribuito scuola precari: restano fuori i supplenti brevi, gli altri possono già richiederli

C’è un po’ di confusione, come è inevitabile che fosse all’indomani delle tante novità portate dal contratto scuola 2024, sulle nuove normative introdotte dagli articoli sottoscritti da sindacati e ministero. Tra le novità più interessanti sottoscritte con il CCNL scuola 2019-21 c’è il via libera ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari ai precari con contratto al 30 giugno o al 31 agosto.

Restano fuori i supplenti brevi

Una battaglia vinta a metà, se si considera che restano ancora fuori da questo diritto i supplenti brevi, nonostante siano in possesso di un contratto fino al termine delle lezioni. Un diritto che andrà integrato prossimamente. Per tutti gli altri invece i permessi ratificati dal nuovo contratto sono già attivi.

La confusione però in questi primi giorni regna sovrana, e la conferma è che in molte segreterie scolastiche questi permessi vengono per il momento negati. I responsabili delle segreterie scolastiche, infatti, preferiscono per il momento attendere con la concessione di questi permessi in attesa della pubblicazione del CCNL sulla Gazzetta Ufficiale.

L’equivoco temporale

In realtà questo ‘no’ da parte delle segreterie è illegittimo, dal momento che i 3 giorni di permesso retribuito sono già attivi e dunque devono essere concessi. Lo conferma anche il sindacato Adip-Anief, il quale sulla pagina ufficiale Facebook ‘Diplomati Magistrale – Adip’, citando l’art 2 comma 2 del CCNL scuola 2019-21 spiega che “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”.

La conferma quindi che questo diniego momentaneo da parte delle segreteria rappresenta un’interpretazione errata. Non c’è da attendere la pubblicazione del suddetto CCNL sulla Gazzetta Ufficiale prima di concedere i 3 giorni di permesso retribuito ai docenti precari al 30 giugno e 31 agosto.

Il contratto prevede che il diritto di richiedere questi permessi spetta anche a quei supplenti che non svolgono servizio a tempo pieno. L’importante è che dispongano di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.

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