Scuola

Percorsi abilitanti insegnamento: i candidati parteciperanno a un percorso formativo differente in base al proprio requisito di accesso al corso

Il fatto che tardi ad arrivare l’ufficialità del via ai nuovi percorsi abilitanti docenti fa da un lato crescere l’aspettativa, dall’altro lato sta generando una certa confusione da parte di chi attende chiarimenti e deve fare i conti molto spesso con previsioni e speculazioni in merito, dettate dall’incertezza.

L’accreditamento dei corsi

La certezza per il momento è che in seguito al DPCM del 4 agosto 2023 molte Università statali, libere e telematiche hanno costituito dei Centri interdisciplinari finalizzati a organizzare i Percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

La legge prevede che vengano attivati 6 differenti percorsi di formazione.

A meno di cambiamenti dell’ultimora o di modifiche future, adesso sappiamo che a breve prenderanno il via i Corsi da 60 e 30 CFU. Bisognerà invece attendere per l’avvio dei percorsi da 36, previsto per l’a.a. 2024/2025.

Ora si attende il completamento da parte del Ministero dell’Università del il processo di accreditamento dei Corsi. A quel punto nulla più impedirà alle Università di attivare i percorsi abilitanti all’insegnamento da 60 e da 30 CFU rivolti a specifiche categorie di partecipanti.

I requisiti di partecipazione

I Percorsi da 60 CFU, corsi a numero chiuso e programmato, saranno riservati ai candidati in possesso dei titoli di studio coerenti con le classi di concorso per l’insegnamento, gli iscritti ai corsi di laurea magistrale e gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 crediti tra quelli previsti dal proprio piano di studi.

I Percorsi da 30 CFU che saranno attivati per l’a.a. 2023/2024 prevedono specifici requisiti di partecipazione. Il candidato deve essere in possesso o di titolo di studio e requisiti di ammissione alla classe di concorso, o di titolo di accesso alla classe di concorso e 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni nelle scuole statali e non statali, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso, oppure l’aver sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (Concorso straordinario Bis)”.

Quello che ancora non è stato ben spiegato è che i candidati parteciperanno a un percorso formativo differente in base al proprio requisito di accesso al Corso. Questo significa che chi ha il requisito degli anni di servizio e quelli che hanno sostenuto la prova concorsuale conseguiranno l’Abilitazione all’insegnamento con il superamento dell’esame finale del Percorso formativo da 30 CFU che prevede 9 Crediti di Tirocinio indiretto presso le scuole statali e non statali convenzionate.

Niente esame finale

Invece chi sarà in possesso del solo titolo di studio e requisiti di ammissione alla classe di concorso, prenderà parte al percorso formativo transitorio da 30 CFU che prevede 15 Crediti di Tirocinio diretto presso le scuole statali e non statali. Al termine di tale percorso non ci sarà un esame finale e ai partecipanti sarà rilasciata una Certificazione.

I partecipanti al Percorso formativo transitorio da 30 CFU non conseguiranno l’Abilitazione. Per loro previsto il titolo di partecipazione alle procedure concorsuali previste fino al 31 dicembre 2024.

Gli altri percorsi formativi, compresi quelli di completamento da 30 e 36 CFU saranno invece attivati dall’anno accademico 2024/2025.

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