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Supplenze Ata 2023: Natale difficile per chi perderà il lavoro dal 1° dicembre

La fine anticipata delle supplenze ATA ex LSU, fissata per il 1° dicembre 2023, ha marcato una svolta significativa rispetto agli anni precedenti, generando riflessioni e preoccupazioni tra gli aspiranti e il personale coinvolto.

Scadenza inaspettata delle supplenze ex LSU

La conclusione delle supplenze ATA su posti ex LSU il 1° dicembre 2023 ha preso di sorpresa gli interessati, i quali avevano precedentemente goduto di una proroga fino al termine delle attività didattiche. Quest’anno, la procedura concorsuale è stata gestita in modo diverso, con le assunzioni in corso e i lavoratori ex LSU ora inseriti nella graduatoria nazionale pubblicata il 17 novembre sul sito InPA.

Implicazioni della clausola risolutiva

La delusione tra gli aspiranti deriva dalla scelta di rinunciare ad altre opportunità di supplenza per rimanere su contratti al 30/06, seppur con clausola risolutiva. La nota del 24 agosto aveva già evidenziato la possibilità di perdere il posto e la peculiarità della precarietà delle supplenze, sottolineando la presenza di clausole risolutive per lasciare il posto all’avente diritto, ossia gli ex LSU.

Secondo la nota: “Nelle more dell’espletamento delle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5-septies… mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.” Tuttavia, la tempistica per l’ulteriore fase assunzionale è ancora incerta, evidenziando la necessità di clausole risolutive nei contratti di supplenza in attesa dell’individuazione dell’avente diritto alla nomina.

Incertezza temporale e procedure conclusive

L’indicazione della possibile conclusione delle procedure “nei prossimi mesi” e la chiusura delle domande per il concorso ex LSU l’8 settembre hanno fornito solo indicazioni parziali sulla tempistica del concorso e delle assunzioni. A differenza degli anni precedenti, le procedure sembravano non essere ancora partite, suggerendo che, nonostante le clausole, le supplenze potessero protrarsi fino al termine delle attività didattiche.

Rigidi vincoli normativi: il divieto di cambio per chi lavora al 30/06

Il regolamento delle supplenze ATA impedisce il cambio se già si lavora con un contratto al 30/06, limitando le opzioni degli aspiranti. Al contrario, è consentito il cambio per supplenze brevi: “Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.”

La fine anticipata delle supplenze ATA ex LSU ha sollevato questioni fondamentali sulla stabilità del sistema delle supplenze, mettendo in evidenza la necessità di rivedere le normative per fornire maggiore chiarezza e sicurezza agli operatori scolastici coinvolti.

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