Precedenza 104 immissioni in ruolo Ata: la procedura corretta per non veder rifiutata la domanda
C’è fermento per la procedura di immissioni in ruolo ATA e all’interno di essa si innesta la questione dei beneficiari della precedenza di legge 104. Per coloro i quali intendono usufruire di questa opportunità garantita dalla legge, è bene ricordare che per essere accettata la richiesta, la documentazione va allegata correttamente alla domanda.
Le scadenze
In questi giorni sono già in corso le procedure finalizzate alle immissioni in ruolo del personale ATA per il prossimo anno scolastico che inizierà tra circa un mese, quindi valide per il 2023-24. La procedura è riservata ai candidati che fanno parte delle graduatorie 24 mesi e utilmente collocati.
Per loro il punto di riferimento restano sempre gli avvisi degli USP di proprio interesse che danno tutte le indicazioni utili per presentare domanda. I termini di ciascuna provincia sono indicati dagli stessi uffici scolastici.
La modalità online
E’ questo il momento in cui richiedere la precedenza per la legge 104/92. Per farlo, è necessario seguire le istruzioni del ministero per quel che riguarda la necessità di allegare la documentazione richiesta.
Per allegare correttamente la documentazione richiesta, alla domanda presentata on line va unita, utilizzando le opportune modalità telematiche predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. In questo modo l’ufficio scolastico potrà valutare in maniera dettagliata la domanda per procedere o meno con eventuale assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri candidati privi di precedenza.
Non sono valide altre modalità
Non ci sono altri modi validi per presentare la documentazione richiesta. Lo ricordano gli stessi uffici scolastici provinciali ricordando che tutte le altre documentazioni trasmesse con altro mezzo di comunicazione anche a mezzo mail o posta raccomandata non saranno prese in carico dall’Ufficio. Questo comporterà l’impossibilità di veder riconosciuta la precedenza anche se dichiarata in domanda.