Scuola

Tfa sostegno requisiti: esonero prove selettive per docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque, e l’abilitazione?

In attesa del via al TFA sostegno VIII ciclo tiene banco il tema della possibilità di essere esentati dalle prove preselettive per i docenti in possesso di tre annualità di servizio svolte su posto di sostegno. In base alla legge attuale, la 79/22, è un diritto che spetta solo a un numero limitato di docenti, specifico.

Allargamento della platea

Ma i più ottimisti sperano che con la pubblicazione del bando arrivi un allargamento della platea che includa anche i docenti in possesso del servizio utile ma solo del titolo di studio di accesso all’insegnamento.

In attesa di eventuali novità del bando, la certezza per l’esonero dalle prove di accesso riguarda unicamente gli insegnanti che possono vantare abilitazione e titolo di studio + 3 anni di servizio su posto di sostegno, su una quota di posti. Questo in virtù della famosa “e” inserita nella norma, erroneamente o volutamente, al posto della “o” in attesa dell’emendamento.

La normativa attuale

Questa la normativa attuale:

Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Servizio anche misto

La buona notizia è che il servizio richiesto può anche essere misto: un anno nella scuola statale e due nella paritaria, o viceversa o un anno nella scuola statale, uno nella paritaria e uno nella formazione professionale.

L’annualità di servizio è regolamentata dall’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 che indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Da capire se tutti e tre gli anni dovranno essere specifici per il grado di scuola richiesto, oppure sarà sufficiente solo uno. Solo il bando potrà chiarire la questione.