Scuola

Domanda di trasferimento scuola 2023/24: tutte le scadenze, chi resta escluso e chi può farlo in attesa di successiva convalida

Iniziano a delinearsi i contorni che regolamentano la mobilità scuola 2023 e di conseguenza la domanda di trasferimento scuola 2023/24. Decisivo il summit tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzazioni sindacali che di fatto sancisce l’avvio dell’iter valido per la procedura dei trasferimenti per il prossimo anno scolastico 20223/24, in ritardo rispetto allo scorso anno quando prese il via già alla fine di febbraio.

Le tempistiche

In attesa dell’ordinanza ministeriale, le certezze riguardano le tempistiche entro le quali avranno margine di manovra i docenti, il personale educativo e ATA.

La finestra temporale individuata dal ministero per la presentazione della domanda di trasferimento per la mobilità scuola 2023 è diversa per i vari settori del mondo della scuola:

Per gli insegnanti va dal 6 marzo al 21 marzo 2023
Per il personale tecnico e amministrativo dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
Per il personale educativo dal 9 marzo al 29 marzo 2023.

Non cambia la modalità di presentazione della domanda, che resta telematica mediante Istanze On line. La domanda sarà indirizzata all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione in cui si trova la sede dove si aspira ottenere la titolarità.

Chi resta escluso dalla mobilità

Delusione da parte dei sindacati per quel che concerne l’abolizione dei vincoli triennali di permanenza. Niente possibilità di partecipazione alle operazioni della mobilità scuola 2023, dunque per chi a seguito dei trasferimenti dello scorso anno, ha ottenuto il 1° settembre 2022 una sede in provincia diversa da quella di titolarità.

Niente deroga nemmeno per i neo immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2022, esclusi dalla mobilità prima del passare di tre anni (in base al Decreto-Legge n. 36/2022 convertito in legge n. 79/22 che ha modificato il D.lgs. 59/2017, comma 5, articolo 13).

Questi ultimi potranno in ogni caso presentare istanza, in attesa di una successiva convalida legata però a un intervento legislativo che, solo per il prossimo anno scolastico 2023/24, possa interrompere il vincolo triennale esistente, e la cui realizzazione è tutt’altro che certa.