Scuola

Fascia stipendiale docenti precari: supplenti devono essere equiparati a quelli di ruolo

L’anzianità maturata in tutti i servizi da precari vale come quella del personale di ruolo. Ancora una volta i giudici intervengono laddove la normativa è ancora lacunosa, equiparando il lavoro svolto da chi ha un contratto a tempo determinato a quello di chi è di ruolo.

Lo decide la sezione Lavoro del tribunale di Modena che accoglie il ricorso di un docente e riconosce il suo diritto all’anzianità maturata in tutti i servizi a tempo determinato con la stessa progressione stipendiale riconosciuta al personale a tempo indeterminato.

Lavoro precari come quello dei docenti di ruolo

Il ricorso è stato presentato da un docente entrato in ruolo nel settembre 2015. Per l’insegnante lunga trafila da precario, dal 2006 al 2015. Il ricorso gli ha consentito di ottenere che gli “fosse riconosciuta la fascia stipendiale corrispondente all’anzianità lavorativa maturata dall’inizio del rapporto di lavoro ai sensi del CCNL Comparto Scuola, con conseguente condanna del Ministero a corrispondere le differenze retributive relative alla fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, quantificate in €. 4.624,01”.

Niente discriminazioni

Alla base della decisione del giudice il “principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato”. E’ l’ordinamento comunitario che lo stabilisce. In particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

Il risarcimento

Second il giudice di Modena “la prescrizione opera solo sulle differenze retributive e non sulla maturazione del livello stipendiale, posto che l’anzianità del lavoratore, quale mero fatto giuridico, è insuscettibile di prescrizione autonoma (v. Cass. n. 8228 del 23.5.2003 nonché Cass., 30.1.2020, n. 2232). Per tali ragioni l’attore ha diritto ad essere collocato nella fascia stipendiale 3-8 del CCNL Comparto Scuola, come previsto dalla clausola di salvaguardia ex CCNL 04.08.2011. Siccome l’immissione in ruolo è intervenuta con contratto del 26.11.2015 e la ricostruzione di carriera reca la data del 06.02.2019, non possono considerati prescritti i crediti rivendicati dal ricorrente. Il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dalla diffida del 09.09.2020. Il Ministero va quindi condannato a corrispondere le differenze retributive maturate in data successiva all’assunzione a tempo indeterminato, nella misura indicata in ricorso, pari a €. 4.624,01”.