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Abilitazione insegnamento estero: ministero valuta i titoli, ci vorranno 8 mesi

Sono settimane decisive per capire l’orientamento del ministero nei confronti delle abilitazioni all’estero, tema che si lega a doppio filo alle sentenze del Consiglio di Stato che in questo senso, nell’ultimo periodo, hanno dato indicazioni sostanziali.

Migliaia di istanze

In questo senso, è indicativa l’ultima comunicazione da parte del Miur, che spiega come “sono circa 700 i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria da eseguire e migliaia le istanze che annualmente pervengono attraverso la piattaforma informatica “Riconoscimento della Professione Docente” (RPD)”.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha diramato la nota n. 3459 con la quale dà precise indicazioni che sono anche relative a quanto stabilito dall’Adunanza plenaria per quel che concerne il dibattuto tema del riconoscimento dei titoli di abilitazione esteri.

Contenzioso sulle abilitazioni

Il Ministero non nasconde la complicata situazione inerente le tante situazioni che negli anni si sono venute a creare relativamente al contenzioso sulle abilitazioni all’estero e che non hanno trovato risposte univoche.

Non hanno semplificato la situazione le ultime decisioni adottate dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria alla fine di dicembre. Al momento si va sempre più verso l’orientamento giurisprudenziale prevalente della Sesta Sezione, secondo cui “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le
conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia”.

Espletamento in 8 mesi

Il Ministero spiega come sia necessario “rivalutare tutte le posizioni dei ricorrenti in precedenza già evase, le quali sono caratterizzare da una rilevante variabilità e specificità tale da rendere, sostanzialmente, ogni caso un caso a sé“. Per l’espletamento delle attività nella nota si stima un periodo di 6-8 mesi.

Il ministero procederà dividendo per natura del procedimento (istanza di riconoscimento o esecuzione di giudicato); del titolo formativo specifico (su materia o su sostegno); del Paese di conseguimento del titolo formativo del quale è richiesto il riconoscimento; del percorso formativo e la documentazione presentata a supporto delle istanze.