Scuola

Abilitazione all’estero: riconoscimento delle qualifiche professionali diventa funzionale alla circolazione in ambito sovranazionale

Nuovo capitolo nella questione dei docenti abilitati all’estero e del riconoscimento in Italia di questo tipo di abilitazione. La novità è costituita dal fatto che è stata depositata la prima delle sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria. Il Consiglio di Stato, in seguito all’udienza del 16 novembre 2022, aveva l’impegno di pronunciarsi sulla vicenda del riconoscimento in Italia dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in un Paese all’estero.

Le abilitazioni in Bulgaria

La questione era riferita in particolare alle abilitazioni conseguite in Bulgaria. Il pronunciamento era stato reso necessario dalla decisione del ministero dell’Istruzione di bloccare il sì a questo tipo di abilitazioni, dal momento che non sarebbe stato dimostrato l’esercizio della professione per almeno 12 mesi.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, in riferimento alla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo, n. 206/2007, il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in ciascun Paese membro dell’Unione europea diventa funzionale alla circolazione in ambito sovranazionale dei lavoratori e dei servizi.

La recente sentenza del Consiglio di Stato

Recentemente la questione era stata portata alla ribalta della cronaca in merito all’abilitazione per il Tfa sostegno conseguito all’estero. Se ne era occupato il tg satirico Striscia la notizia con un servizio di Luca Abete. Il servizio era incentrato appunto sul delicato tema dell’abilitazione sul sostegno all’estero e sugli interessi economici che girano attorno a questo genere di abilitazione, e che spesso non coincidono con la qualità del percorso offerto.

Nel servizio si sottolineava come fosse sempre più facile ottenere l’abilitazione per diventare docenti di sostegno in un paese straniero. Ciò che manca è la trasparenza. Il servizio arrivava proprio dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato in base alla quale è stato dichiarato lecito il percorso. Una sentenza che di fatto ha portato il Ministero a riconoscerne la validità.

Per chi consegue abilitazione all’estero resta l’obbligo in caso di richiesta da parte del ministero di fornire prove integrative nel caso il percorso sia ritenuto deficitario.

Percorso poco trasparente

Secondo il servizio di Luca Abete, non sono chiare le condizioni garantite da un ente di formazione che fa da tramite tra il percorso universitario straniero e gli aspiranti docenti in Italia.

In base al servizio di Luca Abete, è disponibile una modalità ai confini del lecito, per diventare insegnanti abilitati. E’ sufficiente fare un percorso online in una università rumena. E non è necessario sapere bene la lingua, basta pagare più o meno 7.500 euro.

Assunzione con riserva

Invece in base a una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, i docenti abilitati all’estero devono essere reclutati dalla prima fascia delle GPS. La sentenza di fatta accoglie il ricorso per l’assunzione di un docente abilitato all’estero inserito con riserva nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno.

Secondo la sentenza, non è da seguire a strada intrapresa finora circa il destino degli insegnanti abilitati all’estero e in merito alla questione dell’assunzione con riserva di questa categoria di docenti. Da capire se la disposizione che indica la necessità di assunzione con riserva d’urgenza, verrà confermata o meno nella successiva udienza.

Una disposizione che obbliga l’USR a procedere con il reclutamento del ricorrente.

In attesa di reclutamento

In base a questa sentenza, sarà possibile presentare altri ricorsi da parte di docenti abilitati all’estero inseriti con riserva nella Prima Fascia delle GPS, e che sono in attesa del reclutamento.

Secondo il decreto d’urgenza del Tribunale di Reggio Calabria, in base alla disposizione del Giudice del Lavoro è necessario che si proceda a “l’ammissione della ricorrente alla stipula dei contratti a tempo determinato con riserva di cui in ricorso, nell’ipotesi di concreta possibilità di dar luogo alla stessa sulla base dei titoli posseduti e della graduatoria in atti”.