Scuola

Tfa sostegno 2022 tre anni di servizio: fino al 31 dicembre 2024 accesso diretto senza prove d’accesso

Si torna a parlare del TFA sostegno VIII ciclo per l’anno accademico 2021/22. Un percorso per il quale ci sono da chiarire ancora molti dettagli, in particolare per quel che riguarda i requisiti di accesso con riferimento alla possibilità che i docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno possano accedere direttamente.

Supplenza annuale sul sostegno

Il caso specifico riguarda gli insegnanti che hanno svolto per tre anni di seguito supplenza annuale sul sostegno negli ultimi 5. Questi insegnanti sono in attesa di capire se al prossimo corso TFA VIII ciclo 2023 potranno entrare senza sostenere nessun esame.

Al momento il percorso è regolamentato dal DM 92/2019, all’interno de quale si elencano le prove da superare per accedere al corso.

Chi è esonerato

Chi non sostiene le prove d’accesso

Al momento, l’accesso al ciclo di TFA sostegno è stato riservato a chi viene ammesso in sovrannumero, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

hanno sospeso il percorso;
non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

La disposizione transitoria

Chi non sostiene le prove d’accesso sino al 31/12/2024

C’è poi la disposizione transitoria di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) in base alla quale:

Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Fino a fine 2024

I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Questo significa che fino al 31 dicembre 2024 accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno senza sostenere le prove d’accesso coloro i quali hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.