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Sentenza sostegno Romania: Consiglio di Stato, abilitazione valida solo dopo integrazione per la valutazione

Nuova sentenza sul sostegno con la decisione del Consiglio di Stato pubblicata il 29 dicembre 2022. La sentenza dei giudici è inerente la controversa questione delle abilitazioni in Romania. Non è una decisione che attiene soltanto le abilitazioni sul sostegno ma anche quelle ordinarie.

Le 25 pagine della sentenza

Un caso che sta tenendo banco da diverso tempo è che è tutt’altro che di semplice risoluzione, come dimostrano anche le 25 pagine della sentenza. I giudici, per arrivare alle loro conclusioni, hanno ripercorso quello che è diventato un lungo iter processuale in corso da diversi anni.

Secondo i giudici del Consiglio di Stato che hanno avuto il compito di esprimersi sulla questione, “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.

Valutazione dopo integrazione

Dunque, stando al parere espresso dai giudici, il Ministero potrebbe ritenere il percorso inadeguato rispetto ai requisiti richiesti. In questo caso, i diretti interessati potrebbero essere chiamati a fornire una integrazione che consentirebbe al ministero di valutare meglio la situazione e decidere se considerare valida o meno l’abilitazione, di volta in volta. Una delle discriminanti principali potrebbe riguardare ad esempio la mancanza del tirocinio o di determinati ambiti di studio. In caso di rifiuto dell’interessato a produrre l’integrazione, il titolo non sarebbe valutato.

Se da un lato si tratta ancora di una chiusura parziale verso l’abilitazione in Romania, dall’altra parte si apre uno spiraglio se si considera che in precedenza il Ministero aveva rifiutato senza se e senza ma il riconoscimento del titolo. Adesso l’amministrazione ha diritto a chiedere agli interessati un adeguamento ai requisiti per l’ottenimento del titolo e valutarlo di volta in volta.