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Abbandono supplenza Ata: la circolare impedisce di lasciare contratto al 30 giugno a chi già lavora alla stessa data

L’abbandono di una supplenza è sempre una decisione da ponderare accuratamente, soprattutto se non è una scelta obbligata. E’ una decisione infatti che comporta inevitabilmente delle conseguenze, finalizzate a tutelare il sistema contro l’abbandono indiscriminato degli incarichi che si ripercuote su tutto il sistema scolastico.

La scadenza del contratto

Vale per i docenti ma vale anche per il personale Ata. Per il quale esiste il divieto di lasciare una supplenza con contratto al 30 giugno 2023 se già si lavora con un contratto della stessa scadenza. La normativa prevede l’impossibilità di ricorrere a questa opportunità sia nel caso in cui il cambio sia limitato allo stesso profilo, sia se il cambio riguarda un altro profilo. Lo prevede la circolare annuale per le supplenze 28597 del 29 luglio 2022 e il dm 430/2000.

Il dm 430/2000, nello specifico, prevede che il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, può risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

Il cambio di profilo professionale

La circolare sulle supplenze concede questa possibilità di cambio a chi lavora su supplenza breve. Restano dunque esclusi coloro i quali hanno incarichi al 30 giugno o al 31 agosto. Chi viene assunto al 30 giugno, non può cambiare per motivi logistici o per altre necessità in favore di un’altra supplenza per lo stesso profilo professionale e per la stessa durata.

La circolare di quest’anno ha introdotto un’altra restrizione, in base alla quale si impedisce di cambiare per altro profilo professionale dopo la presa di servizio.

Infatti chi accetta una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non vede preclusa la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. Ma resta il vincolo che la circostanza si verifichi prima della presa di servizio.