Scuola

Vincolo triennale mobilità: blocco alla presentazione di domanda di trasferimento, le richieste dei sindacati

Non c’è solo il tema del rinnovo del contratto scuola, soprattutto per quel che concerne la parte economica, a tenere accesa la discussione tra sindacati e ministero. A breve andrà trovata anche un’intesa tra le parti finalizzata a un punto di incontro sulla mobilità docenti per l’anno scolastico 2022/23. Entro fine anno le parti dovranno trovare un’intesa sui vincoli territoriali, tema che al momento sta animando la discussione.

Il vincolo sul trasferimento

Uno dei punti cardine della discussione ruota attorno al vincolo che impedisce di presentare domanda di trasferimento.

Il vincolo ha fatto nuovamente la sua comparsa con il DL 36/2022. Secondo Cisl Scuola, il ministero resta fermo sull’intenzione di applicare agli assunti nell’anno scolastico 2022/23 il nuovo blocco triennale.

Ora ci sarà un nuovo interlocutore al ministero e le cose potrebbero rapidamente prendere un’altra direzione. Secondo Cisl Scuola le novità legislative introdotte hanno stravolto il quadro delle disposizioni per quel che concerne i vincoli alla mobilità. Questo comporta che le nuove disposizioni contenute nel DL 36/2022 andranno applicate solo ed esclusivamente ai docenti assunti attraverso le nuove procedure previste dallo stesso decreto.

Il movimento interprovinciale

Un punto invece sottolineato da UIL Scuola, è che in base all’interpretazione ministeriale che resta valida, per tutti gli assunti in ruolo prima del 1/9/22, vale il vincolo triennale introdotto dal Decreto Legge 73/21 (sostegni bis) riferito ai docenti che nel corrente anno scolastico abbiano ottenuto un movimento interprovinciale, indipendentemente dalla modalità di espressione della sede (scuola puntuale o codice sintetico), nella domanda di mobilità.

Necessità di aprire un confronto

Secondo la Federazione Uil Scuola Rua quanto previsto dal dl 36/22 non è applicabile ai neoassunti dal 1/9/22 perché è chiaramente riferito, come enunciato nell’art. 13 del decreto legislativo 59/2017, modificato dallo stesso dl 36/22, alle procedure concorsuali stabilite dallo stesso decreto che non sono state ancora avviate. Tale modifica, inoltre, secondo la UIL Scuola RUA, abolisce anche i vincoli alla mobilità che erano previsti dal decreto sostegni bis.

C’è poi da considerare, secondo Uil Scuola Rua, che tutta la materia della mobilità è di carattere pattizio, per cui qualunque sia la normativa vigente bisogna aprire un vero e proprio confronto su tutta la materia senza nessuna pregiudiziale perché resta fermo il principio per cui un contratto possa sempre derogare una legge.