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Abbandono supplenza Ata per supplenza docente: si possono accettare contratti a tempo determinato non inferiori a un anno, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità di sede

Nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze a tempo determinato può verificarsi il caso in cui un collaboratore amministrativo si trovi nella condizione di dover scegliere se mantenere il proprio posto o passare a una supplenza come docente. Ma può anche verificarsi il caso contrario.

Il vincolo

Per chi ha un contratto di supplenza come personale ATA, è possibile dire di sì a una supplenza come docente, lasciando il proprio posto. Questo purchè il dipendente in questione sia di ruolo e che abbia firmato per una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Lo prevede l’art. 59 del CCNL 29/11/2007 secondo cui il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Il percorso inverso

Non è possibile invece il percorso inverso, vale a dire un docente non può lasciare il proprio posto per poi accettare una supplenza come personale ATA. E’ espressamente previsto dall’art 36 del CCLN: “il personale docente (a tempo indeterminato) può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

I docenti hanno dunque l’unica possibilità di accettare nel comparto scuola rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado diverso o per diversa classe di concorso.

I contratti non contemporanei

C’è la possibilità di essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, a patto che si stipulino due contratti separati e non contemporanei: “Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità” (art.4 comma 3 Regolamento supplenze ATA).