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Lasciare supplenza 30 giugno o 31 agosto Ata: la nuova circolare impedisce di cambiare per altro profilo dopo aver preso servizio

Il personale Ata per il periodo relativo al prossimo anno scolastico, non può cambiare incarico al 30 giugno o 31 agosto per altro profilo dopo aver preso servizio. E’ una delle novità introdotte con la circolare delle supplenze entrata in vigore fino a giugno 2023. Cambiano dunque, in parte, i diritti dei supplenti che avevano questa possibilità fino all’anno scolastico scorso. Per molti di loro una sorpresa al rientro dalla vacanze coincidente con l’avvio dell’anno scolastico.

Le proteste dei sindacati

Una decisione che non convince i sindacati e che per questo è stata prontamente oggetto di discussione con il ministero. Tra i sindacati più convinti della necessità di un intervento in questo senso c’è Anief, che in occasione del summit con il ministero, ha chiesto i margini di manovra per modificare questa situazione, motivando la richiesta con il fatto che la “disposizione contrasta con l’art. 7 comma 5 del D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430, ove è previsto che le sanzioni per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ‘non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato’ e che ha, dunque, sempre reso possibile accettare una supplenza nel profilo superiore ritenendo un giustificato motivo quello di voler migliorare la propria posizione lavorativa accettandone una più favorevole“.

La normativa attuale

Per il momento resta la situazione attuale, in virtù della normativa prevista dalla circolare delle supplenze che sancisce come l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche consente in ogni caso al candidato di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale. La condizione è che sia sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, e soprattutto che questa scelta venga fatta prima della presa di servizio.

Chi ha libertà di manovra

Resta invece invariata l’opportunità di lasciare un incarico breve per uno al 30 giugno o 31 agosto. Nessun vincolo per chi ha ottenuto una supplenza breve e riceve una convocazione per un contratto annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06). La normativa infatti in questo caso consente di modificare la propria scelta e accettare la nuova supplenza lasciando quella ottenuta in precedenza. In questo caso nessuna sanzione.