Scuola

Risarcimento docenti precari: rimborso per i supplenti assunti e licenziati per anni, “danno comunitario” più pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio e busta paga maggiorata

L’eccessivo ricorso della scuola italiana negli ultimi anni ai contratti a tempo, ha alimentato il precariato e creato sacche di disagio in tutta la penisola, che si ripercuotono sia sui docenti vittime della condizione perenne di supplenti sia sulla qualità generale dell’insegnamento.

Indennizzo fino a 12 mensilità

Dove non arriva la normativa scolastica e gli interventi del ministero, arriva la giurisprudenza con sentenze che vanno sempre più nella direzione di risarcire il personale precario della scuola, nel tentativo contestuale di inviare un segnale al legislatore.

Una delle ultime sentenze in questo senso racconta che il personale precario della scuola a cui si nega la stabilizzazione va risarcito assegnandogli un indennizzo fino a 12 mensilità, oltre al completo risarcimento relativo ai periodi pre-ruolo.

Eccesso di contratti a tempo determinato

La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Ragusa, che si è espresso in senso favorevole circa il ricorso di un docente catanese che aveva prestato servizio a tempo determinato “sulla scorta di numerosi contratti a tempo determinato dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2015/2016”.

Il ricorso è stato presentato in virtù della “abusiva reiterazione dei contratti a termine in ragione dell’attribuzione di ripetuti incarichi annuali su posto vacante e l’insussistenza di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai suddetti”: il docente ha perciò chiesto “la stabilizzazione lavorativa mediante conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e” di “condannare l’amministrazione al risarcimento del danno”, più “le relative differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio; diritto disconosciuto dal Ministero in violazione del principio di parità di trattamento con il personale a tempo indeterminato, previsto dall’ordinamento europeo”.

Incrementi retributivi

In base alle valutazioni fatte, il giudice ha quantificato il danno, associandolo alle norme Ue, “risarcibile in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”, più “il riconoscimento degli incrementi retributivi che la disciplina collettiva ricollega alla maturazione di un’anzianità di servizio via via crescente”.

Marcello Pacifico: “no alla reiterazione immotivata dei contratti a termine, perché produce un danno e quindi il maltolto va indennizzato, a seconda dei casi, dando al lavoratore danneggiato fino a 12 mensilità. Inoltre, tutti i periodi svolti da supplente vanno ad incidere ai fini delle progressioni di carriera. Lo Stato non può sottrarsi a questi impegni e quindi chi a ricorre si assegna un indennizzo equo, con tanto di interessi e rivalutazione monetaria, più una collocazione stipendiale più favorevole dello scaglione stipendiale, con uno stipendio pertanto maggiorato rispetto a quello attuale”.