Scuola

Indennità di sede docenti: effetto retroattivo di soli cinque anni, resta fuori anche il Personale Ata

Si può festeggiare a metà per il risultato ottenuto in sede di contrattazione tra Ministero dell’Istruzione e sindacati per l’attribuzione dell’indennità aggiuntiva nei confronti dei docenti che risiedono in provincia diversa da quella di servizio per premiare la continuità didattica.

La decisione del ministero

I sindacati chiedevano un riconoscimento verso tutti, a prescindere dagli anni di servizio nella scuola, ma alla fine ha avuto ragione il ministero con un effetto retroattivo di 5 anni di permanenza nella stessa sede senza aver presentato domanda di mobilità, assegnazione provvisoria o cambiato sede.

In questo caso si potrà ottenere l’indennità per servizio svolto in sede differente rispetto alla propria residenza o domicilio sia per beneficiare dell’indennità specifica per chi presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.

Resta fuori il personale Ata

Marcello Pacifico, presidente Anief, “Giusto prevedere un ristoro per chi lavora lontano da casa, ma il nostro sindacato aveva proposto una specifica indennità di sede che doveva riconoscere il sacrificio a tutti i lavoratori, docenti e ATA e a prescindere dagli anni di servizio nella scuola”.

Alla fine invece l’indennità andrà soltanto a chi lavora in quella sede da almeno 5 anni. Una decisione che lascia fuori in questo modo tutti i docenti neo immessi in ruolo da 5 anni a questa parte. Esclusione integrale invece per il personale ATA.

Le domande di trasferimento non accolte

Limiti all’indennità che non convincono Anief: “Abbiamo esternato al Ministero la nostra contrarietà a prevedere un’indennità che gratifichi solo chi non è residente nella stessa provincia di lavoro e presta servizio da 5 anni nella stessa sede – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – senza contare che sarà escluso chi ha presentato domanda di trasferimento pur non avendolo ottenuto. La norma, inoltre, come sempre, dimentica il personale ATA e non riconosce a questi lavoratori nessun riconoscimento per il lavoro svolto in sedi disagiate o lontane dai propri affetti”.