Scuola

Trattenimento in servizio personale scuola: i due casi in cui possono fare ancora richiesta docenti e dirigenti scolastici

Nell’ambito dei pensionamenti per docenti e dirigenti scolastici, è stato abolito il trattenimento in servizio. Ma ci sono alcune eccezioni. Questo comporta che il personale scolastico che raggiunge i limiti d’età per il collocamento a riposo deve andare in pensione, dal momento che non è più in vigore il trattenimento in servizio. Ma qualcuno può ancora farlo.

Normativa abrogata

Con la possibilità di trattenimento in servizio oltre i limiti, secondo quanto sancito dall’articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992 era previsto che:

È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Non è più in vigore questa possibilità, se si esclude il raggiungimento del minimo contributivo e per quanto previsto dall’articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge n. 205/2017.

E’ dunque ancora possibile permanere in servizio oltre i limiti d’età, ancora in due contesti:

  • impegno in progetti didattici internazionali;
  • raggiungimento del minimo contributivo ai fini della pensione.

Progetti didattici internazionali

Per l’impegno in progetti internazionali al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, si può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio deve essere autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Questa dunque è la prima eccezione all’abrogazione del trattenimento in servizio: possono usufruirne i docenti e i dirigenti che stanno svolgendo progetti didattici internazionali innovativi in lingua straniera, in seguito ad accordi stipulati con scuole o università di Paesi stranieri. Lo scopo è assicurare continuità alle attività previste dai predetti progetti. Ma c’è comunque il limite di tre anni.

Raggiungimento minimo contributivo

Altra eccezione è riservata a chi deve raggiungere il minimo contributivo ai fini della pensione. Può restare dunque in servizio chi ha compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, e non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima predetta data e non ha presentato domanda di cessazione tramite Istanze Online.

Per ottenere il trattenimento in servizio bisogna presentare apposita domanda all’USP di riferimento, in formato analogico o digitale entro il 21 ottobre 2022.