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Immessi in ruolo da prima fascia Gps: esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario bis illegittima, lo dice il Tar Lazio

L’esclusione degli immessi in ruolo da prima fascia Gps dalla partecipazione al concorso straordinario bis è illegittima. Lo ha stabilito il Tar Lazio, accogliendo il ricorso presentato da chi era rimasto estromesso dalla procedura.

Esclusione illegittima

Lo annuncia il sindacato Flc Cgil riportando l’ordinanza n. 5496 del 6 settembre 2022, con la quale viene accolto il ricorso proposto da alcuni candidati che ritenevano illegittima la loro esclusione dal concorso straordinario bis.

In base al decreto n. 1081 pubblicato in GU il 17 maggio 2022, che regolamenta il concorso straordinario bis, era sancita l’esclusione di coloro i quali avessero già preso parte alle procedure di cui all’art. 59 co. 4 del decreto legge 73 del 25.05.2021.

Mancanza di insegnanti legata al Covid

Nello specifico, il riferimento era alla procedura straordinaria di immissione in ruolo da Gps prima fascia su posto comune e su sostegno. Si tratta di una procedura inserita nel Decreto Sostegni bis per compensare la mancanza di insegnanti in seguito all’emergenza legata al Covid.

Si tratta di un concorso che prevede la necessità di superare l’anno di prova. Lo scopo del ministero era quello di assicurare ai docenti la trasformazione della formula di assunzione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Le motivazioni della sentenza

Il ricorso era stato motivato dal ritenere ingiusta l’esclusione. Il ricorso al Tar Lazio ha prodotto la sentenza in base alla quale, come spiega il sindacato di Francesco Sinopoli, è stato stabilito che: «Ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare formulata dagli odierni ricorrenti, intesa ad ottenere la possibilità essere ammessi a partecipare al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente indetto con d.d.g. n. 1081/2022, nelle more della definizione del percorso di immissione in ruolo previsto dalla procedura straordinaria di cui all’art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, alla luce del bilanciamento tra i contrapposti interessi pubblici e privati da condursi in questa fase processuale. Ritenuto, in particolare, che il sacrificio imposto ai ricorrenti dalla clausola escludente contenuta nel bando di concorso de quo sia sproporzionato rispetto alle esigenze di buon andamento della p.a., riconducibili agli sforzi organizzativi necessari per la gestione della procedura selettiva in argomento. Ritenuto di dover pertanto accogliere la proposta domanda cautelare, disponendo la sospensione della clausola del bando gravata e la conseguente ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso in argomento, con compensazione delle spese relative all’odierna fase processuale in ragione della peculiarità e della novità delle questioni affrontate».