Scuola

Proroga supplenza temporanea: quando scatta la continuità didattica e quando si ottiene la conferma dell’incarico

Esaurite tutte le disponibilità dalle Gps, per i dirigenti scolastici le Graduatorie di Istituto rappresentano un importante serbatoio cui attingere per conferire le supplenze temporanee. Gli incarichi vengono assegnati ai candidati inseriti in prima, seconda e terza fascia delle Graduatorie di Istituto. In caso di esaurimento anche di queste, resta l’istituto della messa a disposizione, riservato per il momento, in attesa di deroga, a chi non è inserito in alcuna graduatoria.

La proroga

La proroga e la conferma delle supplenze temporanee sono regolamentate dall’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022: “Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

La conferma

Questo significa che per la proroga, il nuovo contratto avrà data di inizio dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente. Questo vale nel momento in cui il titolare della cattedra, in seguito a un primo periodo di assenza, si assenta di nuovo e in maniera continuativa. La proroga scatta anche nel momento in cui il titolare, dopo un primo periodo di assenza, si assenta di nuovo dopo il giorno libero e/o dopo un giorno festivo.

La conferma invece ha validità nel momento in cui il titolare risulta assente sino al giorno precedente l’inizio di un periodo di sospensione delle lezioni. La supplenza viene confermata al supplente già in servizio. In questo caso, non è previsto nuovo scorrimento della Graduatoria di Istituto.

La continuità didattica

Si ricorre a proroga e conferma della supplenza anche nel caso in cui il titolare dovesse cambiare tipologia di assenza. La filosofia di base è assicurare la continuità didattica agli studenti.