Scuola

Domanda pensione scuola 2022 scadenza: dirigenti scolastici, docenti e Ata di ruolo utilizzano la procedura web Polis Istanze on line

Arrivano indicazioni più precise da parte del ministero per quel che concerne le indicazioni operative per le richieste di pensionamento dal 1° settembre 2023. Come anticipato nei giorni scorsi, il decreto ribadisce la data del 21 ottobre 2022 per i dirigenti scolastici, come scadenza per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2023.

Sarà poi compito delle sedi competenti Inps accertare il diritto effettivo alla pensione in base ai dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell’Istruzione/INPS.

Le modalità di presentazione domande

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– I Dirigenti Scolastici, il personale docente (compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed ATA di ruolo devono fare riferimento alla procedura web POLIS “istanze on line”, per le domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Il personale in servizio all’estero può presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, senza usare la piattaforma POLIS.

– Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

I tre tipi di istanze

Su Polis sarà possibile presentare tre tipi di istanze.

La prima per le domande di cessazione ordinarie:
– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24 commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da
147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);

– Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
– Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti

La seconda e la terza:

-Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021)

– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022)