Scuola

Attività compatibili ed incompatibili con la funzione docente: se entro 30 giorni il dirigente scolastico non si esprime, l’accettazione è tacita

Quali sono le attività compatibili ed incompatibili con la funzione docente? Il ruolo di insegnante, al pari di qualunque altro dipendente pubblico, richiede una autorizzazione particolare nel momento in cui si desidera svolgere un secondo lavoro oltre quello statale.

L’autorizzazione del dirigente scolastico

Ai dipendenti pubblici è infatti richiesta l’esclusività della prestazione dell’attività lavorativa, a tutela dell’impegno sul posto del lavoro e a garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione. Ma alcune attività sono comunque consentite, purchè si ottenga l’autorizzazione del dirigente scolastico. Per altre non è nemmeno necessario richiedere alcuna autorizzazione.

Alcune attività sono integralmente escluse e rientrano nelle incompatibilità assolute. Altre rientrano nelle  incompatibilità relative, e richiedono la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.

Sono esentati dalle incompatibilità i docenti in part-time con prestazione lavorativa sino al 50%. Ma per loro vige in ogni caso l’obbligo di comunicare lo svolgimento dell’eventuale ulteriore attività al dirigente scolastico.

Risposta entro 30 giorni

Per quelle attività che richiedono l’autorizzazione del dirigente scolastico, è necessario seguire un iter specifico. In prima battuta, il docente già assunto che intende svolgere un’ulteriore attività, chiede l’autorizzazione al dirigente scolastico. Il dirigente verifica le eventuali incompatibilità dell’attività che il docente vorrebbe svolgere oltre quella di insegnante e adotta, entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato, un provvedimento motivato di autorizzazione o di diniego. Se passano 30 giorni, senza che il dirigente scolastico emetta alcun provvedimento, l’autorizzazione si intende concessa.

Le sanzioni

L’autorizzazione del dirigente scolastico, se concessa, ha comunque scadenza con la fine dell’anno scolastico. In caso di svolgimento dell’attività nonostante la mancata autorizzazione, il docente può andare incontro ad un procedimento disciplinare e al licenziamento.

Il dipendente, secondo la normativa, è tenuto inoltre a versare all’Amministrazione di appartenenza le somme percepite in conseguenza dell’attività illegittimamente svolta. Il mancato versamento dei compensi derivati da attività extra istituzionale da parte del dipendente pubblico si configura come illecito erariale.