Ata, Scuola

Completamento orario supplenze Ata: è possibile lasciare supplenza su spezzone per un posto intero se al momento della convocazione non c’era posto intero disponibile

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, sono in pieno fermento le operazioni inerenti le immissioni in ruolo non solo per il personale docente ma anche per quel che riguarda il personale ata. C’è grande curiosità mista ad apprensione per conoscere i numeri complessivi di queste operazioni di immissioni in ruolo per il personale Ata, considerato che i dirigenti scolastici dal prossimo anno dovranno fare a meno di un ingente quantitativo di personale in virtù del mancato rinnovo di contratto dell’organico covid Ata.

10mila immissioni autorizzate

I candidati interessati a partecipare alle operazioni per le immissioni in ruolo ATA possono presentare istanza seguendo le indicazioni e le date comunicate nelle note degli Uffici scolastici provinciali. La preoccupazione dei dirigenti scolastici è relativa al numero di immissioni autorizzate, circa 10mila, nonostante la necessità di circa 28 mila posti disponibili da coprire. La conseguenza sarà come spesso accade un massiccio ricorso alle supplenze.

Supplenze ATA che sono regolamentate dalla circolare 28597 del 29 luglio, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito le istruzioni utili a comprendere il meccanismo di assegnazione delle supplenze al personale scolastico nell’ormai prossimo anno scolastico.

Le condizioni di completamento

Anche per il personale ata, sono possibili le supplenze su spezzone orario. Anche al personale ATA viene garantito il completamento, ma a una condizione: che avvenga tra posti dello stesso profilo.

E’ anche consentito abbandonare una supplenza su spezzone per un posto intero, purchè al momento della convocazione non ci sia posto intero disponibile.

La circolare

La circolare specifica che:

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Il regolamento

Il regolamento per le supplenze ATA, il Dm 430/2000 sancisce che

L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.