Scuola

Completamento orario su due province: può avvenire in una sola provincia e a condizione che la supplenza a orario non intero sia stata conferita in assenza di posti interi

Il completamento orario nella domanda per la prima fascia delle graduatorie di istituto non è consentito su due province. La procedura telematica su Istanze Online relativa all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) è stata effettuata con largo anticipo quest’anno da parte del ministero.

La provincia deve coincidere con quella di inserimento in Gps

Con l’aggiornamento delle GaE si è provveduto a disciplinare anche l’aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto (GI). Sono graduatorie in cui figurano gli insegnanti inclusi nelle corrispondenti GaE.

Con la domande per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto si poteva selezionare anche provincia di inserimento in GaE, provincia diversa dalle GaE. In quest’ultimo caso, la normativa prevede che la provincia coincida con quella di inserimento nelle GPS e nelle corrispondenti graduatorie di II e III fascia delle graduatorie di Istituto.

Questa fa sì che il candidato possa essere incluso nella stessa provincia per GaE e prima fascia GI o nella stessa provincia per prima fascia GI e GPS (e correlate GI di II e III fascia).

La cumulabilità dei rapporti di lavoro

Questo comporta che il completamento dell’orario, anche per supplenze, non possa avvenire in province diverse. Nel caso di GaE e prima fascia delle GI nella stessa provincia si agevola il completamento orario se all’aspirante viene assegnata una supplenza ad orario non intero.

Secondo l’articolo 4, comma 1, del DM 131/07, cui rinvia il DM n. 60/2022, non è consentita la cumulabilità di rapporti di lavoro in province diverse:

L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

La norma prevede quindi che il completamento orario possa avvenire unicamente in una provincia. Non solo: la supplenza ad orario non intero deve essere stata conferita in assenza di posti interi.