Scuola

Vincolo triennale docenti neoassunti: non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale o di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale

La procedura di immissione in ruolo docenti prosegue, e per i docenti neoassunti in ruolo varrà la normativa del vincolo triennale nella scuola di titolarità. Ma ci sono alcune deroghe. La normativa specifica durata e deroghe.

Assunzioni da GPS sostegno prima fascia

I docenti sottoposti a vincolo sono quelli assunti mediante procedura ordinaria di immissione in ruolo e Call veloce. Sono infatti docenti che partecipano alle assunzioni da GPS sostegno prima fascia e da concorso straordinario-bis. Per loro prima un contratto a tempo determinato e poi l’indeterminato nell’a.s. 2023/24.

Con la normativa dello scorso anno, è stato ridotto il vincolo da cinque a tre anni: il docente è tenuto a rimanere nella scuola di titolarità nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per tre anni (uno di prova + altri due).

Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria

In definitiva, i docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23 e quelli assunti dall’a.s. 2020/21, durante il periodo di vigenza del blocco triennale possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità o accettare incarichi di supplenza al 30/06 o al 31/08. Non possono invece presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale o domanda di trasferimento/passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale.

I docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità. Coloro i quali rinunciano a questa possibilità, restano nella scuola di assunzione.