Scuola

Rinuncia al ruolo dopo assegnazione sede: cancellazione dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si rinuncia

Siamo entrati ormai nel vivo delle immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23, procedura che vivrà la sua fase centrale e più importante, come sempre avviene, nel mese di agosto. E’ il momento in cui tocca ai candidati presentare le domande di partecipazione, facendo di tutto per farlo al meglio in modo da massimizzare le possibilità di ottenere una cattedra.

Le convocazioni eccedono le disponibilità effettive nella prima fase

La procedura si divide in in due fasi. La prima è la fase della domanda per la scelta, in ordine di preferenza, degli abbinamenti province-classe di concorso/tipo di posto. Ricevere una convocazione in questa fase non dà la certezza del posto, considerato che le convocazioni eccedono le disponibilità effettive per fare in modo che non risultino poi posti scoperti in caso di inevitabili defezioni. C’è poi la fase due che è costituita dalla domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle sedi/scuole in cui essere assegnati. Ricevere il posto in questa fase vuol dire avere la certezza dell’incarico.

I rischi della rinuncia

Chi ottiene il ruolo deve pensare bene all’eventualità di rinunciare, dal momento che questo comporterebbe la cancellazione dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui ha rinunciato. Questo comporterebbe anche in futuro l’impossibilità di ottenere il ruolo dalla procedura in questione.

Stesso discorso nel caso in cui un un’insegnante di ruolo dovesse rinunciare alla partecipazione della seconda fase per le immissioni. Verrebbe depennato per sempre.

Nessuna possibilità di rientro futuro

Attenzione anche al modo in cui si presenta la domanda. E’ bene partire dal presupposto che la mancata selezione di alcune province-classi di concorso/tipo di posto equivale a rinuncia per le stesse per cui, in caso di turno di nomina siano disponibili le sole province-classi di concorso/tipo di posto, non si ottiene l’immissione in ruolo. Inoltre si viene cancellati dalla specifica graduatoria, e non viene concessa alcuna formula che consenta di rientrare successivamente.