Scuola

Continuità didattica docenti: arriva l’indennità anche per i precari, ma ci sono particolari requisiti di effettivo servizio prestato in titolarità

Anche i docenti precari hanno diritto all’indennità per la continuità didattica. Lo sancisce il decreto attuativo che sarà utile per delineare i contorni della divisione dei fondi alle scuole. La cifra sul piatto è di 30 milioni di euro, e serviranno per iniziare quel percorso di valorizzazione della professionalità del personale docente di cui si è tanto parlato negli ultimi tempi.

I requisiti di effettivo servizio continuativo

Lo scopo del decreto attuativo è quello di fornire maggiori tutele a coloro i quali prestano servizio in particolari zone di Italia caratterizzate da rischio di spopolamento. A valutarne l’opportunità, lo studio di determinati valori che definiscono lo status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.

Per stabilire le varie necessità, sono stati stabiliti alcuni precisi criteri utili a individuare la ripartizione delle risorse alle scuole e ai docenti. Per averne diritto, è necessario soddisfare particolari requisiti di effettivo servizio continuativo prestato in titolarità. Non solo: bisognerà anche ottenere il riconoscimento delle particolari condizioni di disagio. A stabilirlo, saranno gli indicatori di status del Decreto Interministeriale dello scorso aprile.

Fondi per l’80% ai docenti che non hanno ottenuto mobilità

Disponibili 24 milioni di euro, cifra che sarà destinate, per l’80% ai docenti che non hanno ottenuto mobilità, assegnazione provvisoria o utilizzazione nonché incarichi di insegnamento a tempo determinato. La condizione deve essere inerente l’anno scolastico di riferimento. Questo consentirà di ottenere il compenso accessorio in parola. Non sono sottoposti a vincoli che precludono il ricorso alla mobilità ordinaria o alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Il requisito fondamentale per avere diritto al riconoscimento della validità dell’anno scolastico è il riscontro della continuità, per cui il servizio deve essere stato effettivamente prestato per almeno 180 giorni. Non solo: di questi due terzi, ovvero almeno centoventi devono essere stati destinati ad attività didattiche.