Scuola

Ferie non godute scuola: ai supplenti fino al 30 giugno vanno pagate quelle relative ai giorni non “monetizzati”

Tra i tanti diritti negati ai docenti precari, non solo dal punto di vista economico e contrattuale nel corso dell’anno scolastico, c’è anche la questione legata al riconoscimento delle ferie. In particolar modo, il riferimento è alle ferie non godute dai precari, argomento sul quale negli ultimi anni c’è stata molta confusione e poco rispetto dei diritti di lavoratori di per se già penalizzati.

Il risarcimento per i precari

La disapplicazione del diritto nei confronti dei precari della scuola si è concretizzato nell’attuare un calcolo che danneggia il lavoratore supplente. Negli ultimi anni ai docenti precari sono state negate somme che alla fine, sommate, hanno dato origine ad ammanchi notevoli. I ricorsi presentati dai lavoratori stanno facendo adesso emergere la possibilità di essere risarciti.

In ordine di tempo, l’ultimo riconoscimento in tal senso ha riguardato un insegnante precario in servizio in Emilia Romagna, che si è rivolto a un Tribunale, ottenendo il risarcimento cui aveva diritto. E così per il docente precario è stato possibile recuperare le somme stipendiali che lo Stato gli aveva ingiustamente tolto dalla busta paga. Le cifre fanno riferimento alle ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con contratto in scadenza il 30 giugno.

Ferie assegnate forzatamente

Per anni la scuola italiana ha negato il riconoscimento economico delle ferie non godute nei confronti dei supplenti. Come se questi lavoratori, in quanto non in possesso di un contratto a tempo indeterminato, non avessero diritto a un riconoscimento equivalente a quello dei colleghi di ruolo. Ma le ferie sono un diritto di qualunque lavoratore, e chi non ne usufruisce ha diritto che vengano ‘monetizzate’. Non può essere accettabile assegnarle d’ufficio in periodi forzati.

La liquidazione

Il Tribunale ha riconosciuto al docente “il diritto all’indennità per ferie non godute“.

Infatti secondo il contratto il personale docente a tempo determinato non è “obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l’ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale”. Per questo le ferie non godute vanno liquidate.