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Graduatorie Ata 24 mesi: la rinuncia a una supplenza non comporta alcun effetto per incarichi conferiti sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto

Sono le ultime ore disponibili per la presentazione da parte dei candidati delle domande valide per la procedura attiva su Polis Istanze online. Fino all’11 luglio, infatti, è attiva la funzione per l’inoltro dell’allegato G riservato al personale ata utile per la scelta delle scuole. Con questa particolare istanza i candidati inseriti nelle graduatoria ATA 24 mesi avranno la possibilità di selezionare fino a 30 istituzioni scolastiche.

La rinuncia a una supplenza

Procedura non ancora conclusa ma già iniziano i dubbi circa cosa avverrà al momento delle prime convocazioni di supplenza. In particolare, il dubbio riguarda cosa accade in caso di rinuncia alle supplenze da graduatorie di circolo e di istituto. Importante tenere presente che la rinuncia alla supplenza da graduatorie di circolo e di istituto non comporta il depennamento dalle graduatorie di prima fascia.

Può accadere infatti che nonostante un candidato inserisca alcune scelte all’interno dell’allegato G ATA, poi si trovi nella condizione per diverse motivazioni di dover rifiutare le chiamate dalle scuole scelte. La paura in questi casi è quella di essere depennati.

L’inserimento nelle Ata 24 mesi

Mediante le selezioni attraverso l’allegato G, si può inserirsi nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia 2022/23. Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ATA 24 mesi, di prima fascia, hanno in questo modo l’opportunità di partecipare, oltre al ruolo e alle supplenze al 30 giugno o 31 agosto, anche alle supplenze da graduatorie di istituto.

Si tratta di graduatorie di circolo e di istituto. Questo implica che i candidati che poi decidono di rifiutare l’incarico non vengono in ogni caso depennati.

Non scegliere con leggerezza

Questo proprio in base al regolamento delle supplenze ATA, in base al quale per supplenze assegnate sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, la rinuncia a una proposta, a una proroga o conferma, non comporta alcun effetto. Questo non significa selezionare scuole con leggerezza, se si ha già la certezza di non voler accettare poi un determinato incarico.