Graduatorie, Gps e supplenze

Docenti abilitati con i percorsi TFA: legittimo da parte del ministero non includere nelle GAE i docenti che non rientrano nelle categorie speciali previste dalla legge per i nuovi inserimenti

Arrivano i ricorsi da parte dei docenti abilitati per l’insegnamento con i percorsi TFA per l’esclusione dall’inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia per i soggetti che non vi fossero già inclusi. Arriva in questo senso una importante decisione del TAR del Lazio, che sancisce come sia legittimo da parte del ministero non includere nelle GAE i docenti che non rientrano nelle categorie speciali previste dalla legge per i nuovi inserimenti.

La sentenza del Tar

Osservano i giudici che la fattispecie esaminata quanto ai presupposti di fatto e ai principi giuridici di riferimento, è del tutto analoga a quella decisa con precedenti sentenze – da ultimo, incidentalmente, anche le sentenze nn. 10112/2016 e 12223/2016 – le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate. In particolare, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr., ad esempio, TAR Lazio, III bis, n.4460/2015) sulla legittimità dei DD.MM n.235/2014 e n.325/2015 – con articolate argomentazioni del tutto sovrapponibili alle corrispondenti previsioni del decreto n.495/2016, impugnato con il presente ricorso – che nell’attuare pedissequamente le disposizioni di legge di riferimento hanno precluso qualsiasi ulteriore inserimento in GAE di docenti che non vi fossero già inseriti, secondo quando previsto dapprima dall’art.1, comma 605 lett. c) della legge n. 296 e, quindi, dall’art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011, che non ha fatto altro che confermare l’impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE precisando che: “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, …”, ha istituito la IV fascia, a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante, con effetto circoscritto al momento delle modifiche ordinamentali apportate al regime abilitativo.

Gli esclusi

coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.” (T.A.R. Lazio, sezione III bis, n. 2748/2015 cit.).

Le conclusioni

Considerato che anche l’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria n. 364/2016, Sesta sez. C.d.S. Si è pronunciata in merito alla chiusura delle GAE con riferimento alla fattispecie di cui trattasi; Ritenuto, quindi, che il ricorso va respinto in quanto infondato”.