Scuola

Retribuzione professionale docenti: sentenza stabilisce che non è lecito negarla al personale precario e anche agli assunti in ruolo dopo uno o più anni

Ancora una sentenza in favore dei docenti precari, che va nella direzione di riconoscere agli stessi quei diritti negati dalla normativa ministeriale, in ritardo rispetto alle indicazioni europee che spingano affinchè la supplentite diventi un lontano ricordo nella scuola italiana, a favore dei lavoratori stessi e soprattutto dagli stipendi troppo spesso penalizzati dalla discontinuità didattica che un docente non di ruolo comporta.

La retribuzione professionale docenti

Secondo una recente sentenza, non è lecito negare al personale precario la Retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999. La decisione è del Tribunale del Lavoro di Treviso, che ha sancito il diritto di un docente della scuola superiore che durante l’anno scolastico 2015/2016 aveva svolto “supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto”. I legali Anief, promotori della causa giudiziaria, hanno “richiamato il c.d. principio di non discriminazione così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza di Cassazione, già pronunciatasi sul punto con l’ordinanza n. 20015/18”.

Anche supplenze brevi

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “siamo soddisfatti per questi andamenti, perché stiamo riuscendo a far rispettare il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, sistematicamente calpestato dall’amministrazione scolastica nei confronti dei precari, a qualsiasi titolo, anche supplenti “Covid”. Invitiamo tutti supplenti, ma anche gli assunti in ruolo dopo uno o più anni di supplenze, anche brevi, a verificare le loro posizioni per stabilire a quanto ammontano le somme da recuperare: Anief mette a disposizione un calcolatore gratuito on line, così da verificare se vi sono i presupposti di avviare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a condizioni vantaggiose”.

Il risarcimento

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso ha confermato “il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero convenuto nell’anno scolastico 2015/2016”. Premesso questo, ha condannato “il Ministero convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad Euro 5.82 giornalieri per tutti i periodi di lavoro a termine svolti, come in parte motiva indicati, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”, oltre che “al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 610, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.