Scuola

Aggiornamento graduatorie Gps: è possibile inviare anche domanda di messa a disposizione, ma solo fino a fine anno scolastico. Cosa deciderà per il prossimo anno il ministero?

La possibilità per gli aspiranti docenti presenti in Gps (graduatorie provinciali supplenze) di inviare istanza di messa a disposizione (Mad) per ottenere un incarico è negata da parte della normativa, ma concessa da deroghe che negli ultimi due anni il ministero sta concedendo ai diretti interessati e alle scuole, che così hanno la possibilità di reperire più facilmente supplenti e coprire le cattedre vacanti.

La deroga del ministero

La decisione del ministero va proprio in questo senso, ed è stata messa in pratica mediante una deroga che concede la possibilità di procedere alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province.

In questo modo è possibile permettere all’attribuzione delle cattedre o le ore ancora disponibili, in via eccezionale, limitatamente all’anno scolastico in corso.

Le nomine estive

Questo significa che fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, i docenti presenti in Gps potranno anche presentare istanza di messa a disposizione. Questo vale anche per le nomine estive. Se la deroga sarà concessa anche il prossimo anno, al momento è una cosa che non è possibile prevedere. La sensazione è che non cambiando con ogni probabilità la difficoltà di reperimento dei supplenti, il ministero possa confermare questa possibilità.

Per quanto riguarda l’aggiornamento delle Gps, in prima fascia possono inserirsi i candidati in possesso dell’abilitazione, la cui tabella A/1 prevede una valutazione dei seguenti titoli

Laurea conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002
titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia conseguito all’estero riconosciuto in Italia.

Valutazione titoli abilitanti

  • per l’abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010 punti 60;
  • per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 punti 72;
  • per l’abilitazione specifica conseguita attraverso altra laurea conseguita all’estero, riconosciuta per ogni anno di durata legale del corso di studi punti 12; se la suddetta laurea è stata conseguita con la procedura a prova di accesso selettiva saranno attribuiti ulteriori 12 punti;
  • per l’abilitazione conseguita dai docenti di scuola primaria e infanzia successivamente al conseguimento del diploma si attribuiscono punti 6.