La riforma del reclutamento contestatissima in molti dei suoi punti, prevede che si possa essere assunti anche senza abilitazione. Questo in virtù della creazione di differenti percorsi per i docenti a seconda che siano abilitati o che non lo siano. Il nuovo sistema di reclutamento prevede la necessità di completare un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale. Lo scopo è acquisire almeno 60 CFU/CFA, che conferiscano agli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche.
Concorso pubblico nazionale
I candidati dovranno fare riferimento ai corsi organizzati dalle Università e dalle istituzioni AFAM, attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore. La seconda fase, che si può definire centrale, prevede la partecipazione a un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale. Che dovrebbe essere di cadenza annuale in virtù della formula semplificata. Chi supera il concorso, accede a un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva, con relativa conferma o meno in ruolo.
I requisiti
Possono accedere al ruolo, dopo il concorso i docenti con i seguenti requisiti:
titolo di studio di accesso alla classe di concorso (laurea magistrale o magistrale a ciclo unico ovvero diploma AFAM di II livello per docenti della secondaria di primo e secondo grado; laurea ovvero diploma AFAM I livello per gli ITP) più l’abilitazione specifica;
tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, prestati entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99.
Anche i docenti non abilitati
Sino al 31 dicembre 2024, inoltre, possono partecipare al concorso per i posti comuni della secondaria i docenti in possesso di: titolo di studio più almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione di cui sopra, che consta in totale di 60 CFU/CFA. Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.
Per i posti di sostegno il requisito per partecipare ai concorsi è il titolo di specializzazione sullo specifico grado di istruzione (primo o secondo).
Si evince dunque che possono prendere parte ai concorsi per i posti comuni anche i docenti non abilitati. La differenza rispetto agli abilitati nasce dalle GM, che vengono costituite:
una composta dai vincitori che hanno partecipato al concorso con il titolo di studio e l’abilitazione;
un’altra composta dai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione (ossia gli aspiranti della fase transitoria, che partecipano al concorso con titolo di studio + 30 CFU/CFA di cui sopra, e gli aspiranti che strutturalmente partecipano con titolo di studio e tre anni di servizio).
Le differenze nel percorso fino all’assunzione
C’è però differenza nel tipo di contratto di cui possono beneficiare abilitati e non abilitati, che hanno vinto il concorso:
i vincitori abilitati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato;
i vincitori non abilitati saranno assunti con contratto di supplenza annuale; nel corso dell’anno di supplenza conseguiranno l’abilitazione (conseguendo i 30 CFU/CFA mancanti; i docenti con tre anni di servizio conseguono solo i 30 CFU/CFA dopo il concorso)
Altra differenza sta nel fatto che i vincitori abilitati saranno assunti con precedenza rispetto a quelli non abilitati.
L’anno di prova
Infine, la differenza per quel che riguarda l’anno di prova:
i vincitori abilitati, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono sottoposti all’anno di prova in servizio nel primo anno di assunzione;
i vincitori non abilitati, invece, nel primo anno di assunzione conseguiranno l’abilitazione (conseguendo i 30 CFU/CFA mancanti; i docenti con tre anni di servizio conseguono solo i 30 CFU/CFA dopo il concorso); superata la prova finale del percorso per conseguire i 30 CFU/CFA, conseguono l’abilitazione e l’anno successivo, assunti a tempo indeterminato, sono sottoposti al periodo di prova.
Per quel he riguarda la mobilità, la differenza è la seguente:
3 anni per gli abilitati (compreso l’anno di prova)
4 anni per i non abilitati (1 per conseguire l’abilitazione + 3)
I suddetti docenti , durante il periodo di permanenza nella scuola di assunzione (3 o 4 anni), possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella medesima provincia di assunzione e accettare incarichi di supplenza al 30/06 o al 31/08, per altra tipologia o classe di concorso.