Scuola

Docenti non abilitati: con il nuovo reclutamento potranno essere assunti, ma ci sono differenze con gli abilitati sia nel contratto che nell’anno di prova

La riforma del reclutamento contestatissima in molti dei suoi punti, prevede che si possa essere assunti anche senza abilitazione. Questo in virtù della creazione di differenti percorsi per i docenti a seconda che siano abilitati o che non lo siano. Il nuovo sistema di reclutamento prevede la necessità di completare un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale. Lo scopo è acquisire almeno 60 CFU/CFA, che conferiscano agli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche.

Concorso pubblico nazionale

I candidati dovranno fare riferimento ai corsi organizzati dalle Università e dalle istituzioni AFAM, attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore. La seconda fase, che si può definire centrale, prevede la partecipazione a un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale. Che dovrebbe essere di cadenza annuale in virtù della formula semplificata. Chi supera il concorso, accede a un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva, con relativa conferma o meno in ruolo.

I requisiti

Possono accedere al ruolo, dopo il concorso i docenti con i seguenti requisiti:

titolo di studio di accesso alla classe di concorso (laurea magistrale o magistrale a ciclo unico ovvero diploma AFAM di II livello per docenti della secondaria di primo e secondo grado; laurea ovvero diploma AFAM I livello per gli ITP) più l’abilitazione specifica;
tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, prestati entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99.

Anche i docenti non abilitati

Sino al 31 dicembre 2024, inoltre, possono partecipare al concorso per i posti comuni della secondaria i docenti in possesso di: titolo di studio più almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione di cui sopra, che consta in totale di 60 CFU/CFA. Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.

Per i posti di sostegno il requisito per partecipare ai concorsi è il titolo di specializzazione sullo specifico grado di istruzione (primo o secondo).

Si evince dunque che possono prendere parte ai concorsi per i posti comuni anche i docenti non abilitati. La differenza rispetto agli abilitati nasce dalle GM, che vengono costituite:

una composta dai vincitori che hanno partecipato al concorso con il titolo di studio e l’abilitazione;
un’altra composta dai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione (ossia gli aspiranti della fase transitoria, che partecipano al concorso con titolo di studio + 30 CFU/CFA di cui sopra, e gli aspiranti che strutturalmente partecipano con titolo di studio e tre anni di servizio).

Le differenze nel percorso fino all’assunzione

C’è però differenza nel tipo di contratto di cui possono beneficiare abilitati e non abilitati, che hanno vinto il concorso:

i vincitori abilitati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato;
i vincitori non abilitati saranno assunti con contratto di supplenza annuale; nel corso dell’anno di supplenza conseguiranno l’abilitazione (conseguendo i 30 CFU/CFA mancanti; i docenti con tre anni di servizio conseguono solo i 30 CFU/CFA dopo il concorso)

Altra differenza sta nel fatto che i vincitori abilitati saranno assunti con precedenza rispetto a quelli non abilitati.

L’anno di prova

Infine, la differenza per quel che riguarda l’anno di prova:

i vincitori abilitati, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono sottoposti all’anno di prova in servizio nel primo anno di assunzione;
i vincitori non abilitati, invece, nel primo anno di assunzione conseguiranno l’abilitazione (conseguendo i 30 CFU/CFA mancanti; i docenti con tre anni di servizio conseguono solo i 30 CFU/CFA dopo il concorso); superata la prova finale del percorso per conseguire i 30 CFU/CFA, conseguono l’abilitazione e l’anno successivo, assunti a tempo indeterminato, sono sottoposti al periodo di prova.

Per quel he riguarda la mobilità, la differenza è la seguente:

3 anni per gli abilitati (compreso l’anno di prova)
4 anni per i non abilitati (1 per conseguire l’abilitazione + 3)
I suddetti docenti , durante il periodo di permanenza nella scuola di assunzione (3 o 4 anni), possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella medesima provincia di assunzione e accettare incarichi di supplenza al 30/06 o al 31/08, per altra tipologia o classe di concorso.