Scuola

Recupero gradone stipendiale docenti e ata: fino a 40mila€ di risarcimento

Sono ancora in via di definizione i ricorsi per docenti e ata immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2011/2012 (anche con decorrenza giuridica 2010/2011) per ottenere il risarcimento del danno e il recupero delle somme perdute a causa della fusione dei primi due gradoni stipendiali. Possono partecipare i docenti e Ata immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2011/2012 (anche con decorrenza giuridica 2010/11). Il personale immesso in ruolo con nomina giuridica ed economica non successiva all’a.s. 2010/11 può, invece, aderire al ricorso ricostruzione carriera.

Gradone stipendiale 3-8 anni

La strada ai ricorsi è stata aperta dalla sentenza da parte del Tribunale di Nuoro che ha accolto il diritto al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla cancellazione, dal 2011, del gradone stipendiale 3-8 anni del personale docente della scuola. Questa sentenza ha sancito come illegittima la cancellazione del primo passaggio di livello economico automatico. Si tratta, per i docenti delle scuole pubbliche, dell’unica possibilità periodica di progressione di carriera.

Il risarcimento va in media, a seconda del periodo di precariato, da 1.000 a 40.000 euro. Ma in alcuni casi si arriva anche a risarcimenti di centinaia di migliaia di euro. Gli aventi diritto possono chiedere risarcimento mediante il ricorso al tribunale del lavoro.

Unica fascia iniziale 0-8

La sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro sconfessa il diritto al “gradone” 3-8 anni ai soli docenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° settembre 2011. Il prossimo passo è rivedere l’articolo 2 del CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011. L’errore sta nel fatto che le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti sono state accorpate la prima (0-2) alla seconda (3-8) e sostituite con un’unica fascia iniziale 0-8: l’accordo contrattuale prevedeva che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, potesse conservare “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi.

La Cassazione, invece, grazie all’azione sindacale che ha imposto l’applicazione della direttiva 1999/70/CE, ha riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011, l’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole.