Scuola

Abilitazione docenti precari: come accederanno al concorso con la riforma

Cosa prevede la nuova riforma del reclutamento per i docenti precari? Se da un lato la gran parte delle attenzioni del nuovo sistema ideato e approvato a tempo di record dal ministero (anche troppo, considerato che secondo sindacati e forze politiche la strada del decreto non si concilia con la tipologia di riforma da approvare, che non possedeva i connotati dell’urgenza) si rivolgono agli aspiranti docenti, una parte è dedicata a chi da anni va avanti con contratti a tempo determinato.

Canale per i supplenti storici

Una parte non sufficiente secondo i detrattori della riforma. Che anzi rischia di amplificare negli anni il problema del precariato. Ad ogni modo, al momento la riforma approvata dal Consiglio dei Ministri mediante il decreto legge legato al Pnrr che introduce il nuovo sistema di reclutamento docenti, prevede un percorso dedicato per gli insegnanti precari.

Parallelo al canale di reclutamento pensato per i neolaureati, correrà anche il binario dedicato ai supplenti storici, con anni di servizio alle spalle. Supplenti che di fatto, loro malgrado, costituiscono la spina dorsale di una scuola ancora da riformare.

Tre anni di servizio all’attivo

Il percorso dedicato ai precari è pensato per chi ha all’attivo 3 anni di servizio. Per loro ci sarà accesso diretto al concorso pubblico seguito da un riallineamento formativo tramite un contratto a tempo determinato ed un percorso finalizzato all’acquisizione di 30 CFU nei centri di Ateneo, con successiva prova di abilitazione e anno di prova.

Nella riforma c’è scritto che “la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124“.

30 crediti formativi universitari

“I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed abbiano partecipato alla procedura concorsuale in forza dell’articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e acquisiscono, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis con oneri a proprio carico“.

Inoltre, “con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo“.