Graduatorie, Gps e supplenze

Aggiornamento Gae: resta valido, avrà validità biennale

Non c’è solo l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) alle porte (dopo Pasqua). Sono in aggiornamento anche le graduatorie ad esaurimento. Per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali, l’articolo 19, comma 3bis, del suddetto decreto, modificando quanto dettato dal DL n. 22/2020 convertito in legge n. 41/2020, prevede quanto segue:

“3-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze”.

Questo significa che le GPS sono disciplinate, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze.

Le graduatorie provinciali per le supplenze verranno aggiornate per il biennio 2022/23 e 2023/24, tramite un’ordinanza ministeriale, che sostituirà il regolamento che sarà poi varato con più calma. Cambia anche il periodo di vigenza delle graduatorie ad esaurimento che, come detto all’inizio, sono in corso di aggiornamento.

I candidati inseriti nelle GaE possono presentare domanda di permanenza, aggiornamento, conferma/scioglimento della riserva, reinserimento e/o trasferimento sino al 4 aprile 2022. Le graduatorie avranno validità triennale: 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Le graduatorie hanno validità biennale per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24;
eventuali procedure di aggiornamento svolte continuano ad essere efficaci;
eventuali procedure di aggiornamento in corso di svolgimento (come quella previsto dal DM n. 60/2022) continuano ad essere efficaci, ma la vigenza deve essere ricondotta a biennale.

Ciò significa che resta valido l’aggiornamento in corso. Ciò che cambia è il periodo di vigenza delle graduatorie ad esaurimento, che passa da triennale a biennale. In questo modo si riesce ad allineare le due procedure. Il risultato è poter procedere con l’aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto e della seconda e terza fascia delle stesse (graduatorie di istituto).