Scuola

Obbligo vaccinale docenti: è incostituzionale, spetta l’assegno alimentare

Con l’avvicinarsi di molte delle restrizioni e degli obblighi legati alla vaccinazione, in virtù della fine dello stato di emergenza di fine marzo, si intensifica la battaglia di chi da sempre ha ritenuto certe imposizioni incostituzionali, a cominciare dai docenti sospesi perché non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale, tra i quali anche ultracinquantenni.

Il ricorso al Giudice del lavoro

E’ il caso di alcuni docenti che hanno presentato ricorso al Giudice del Lavoro di Brescia, dopo che erano stati sospesi dai rispettivi dirigenti scolastici perché non in regola con gli obblighi vaccinali imposti alla categoria. Adesso chiedono giustizia al Giudice, sollevando dubbi circa la legittimità del provvedimento che li ha portati anche a essere privati dell’assegno alimentare.

In base all’articolo 4 ter co. 3 del D.L. n 44 del 2021, diventato legge il 28 maggio 2021, per il periodo di sospensione del personale scolastico senza vaccinazione “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato”.

Diritto al lavoro prerogativa dell’individuo

Il Giudice ha sentenziato nell’ordinanza N. R. G. 151-1 del 2022, che la dicitura “né altro compenso o emolumento comunque denominato” è incostituzionale.

L’incostituzionalità si basa sulla negazione della dignità della persona umana, dal momento che “il diritto al lavoro costituisce una delle principali prerogative dell’individuo su cui si radica l’ordinamento italiano che trova protezione nell’ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale e che viene tutelato non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità, ma innanzitutto in quanto costituisce il mezzo per assicurare alla persona e al rispettivo nucleo famigliare attraverso la giusta retribuzione il diritto fondamentale di vivere un’esistenza libera e dignitosa.”

La parola alla Corte costituzionale

C’è poi da valutare la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, dal momento che secondo il Giudice la mancata vaccinazione non rappresenta “illecito né disciplinare né penale e che riguarda una fattispecie introdotto in fase emergenziale” e che l’assegno alimentare viene, invece, corrisposto a quanti sono coinvolti in “procedimenti penali e disciplinari per fatti di oggettiva gravità”. Ecco dunque che si configura un’ingiusta disparità di trattamento.

Per questo secondo il Giudice le richieste dei docenti non sono infondate e vanno ora valutate dalla Corte Costituzionale.