Scuola

Riforma reclutamento docenti: 60 Cfu, fase transitoria e assunzione 36 mesi di servizio

Il tema della riforma del reclutamento docenti resta centrale per il futuro della scuola italiana, e in attesa di capire quale strada vorrà intraprendere il ministro Bianchi per quel che riguarda abilitazione da ottenere prima del concorso e ruolo dei crediti formativi, negli ultimi giorni si è acceso il dibattito circa la formula a quiz delle prove selettive dei concorsi.

Insegnanti di qualità e titolari

Sono sempre di più le voci che si sollevano contro questa tipologia di selezione, non considerata valida per valutare le capacità di chi passa il concorso, e allo stesso tempo non sufficienti per escludere chi non lo supera.

Nel corso dell’audizione del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il senatore della Lega, Mario Pittoni, responsabile scuola del partito ha esposto i suoi punti di vista:

“Abbiamo l’impegno di fornire a Bruxelles una risposta adeguata per la selezione del corpo docente. Lo dobbiamo agli studenti, che hanno il diritto di poter contare su insegnanti di qualità e titolari. Lo dobbiamo a centinaia di migliaia di docenti precari. Lo dobbiamo ai cosiddetti insegnanti “ingabbiati”, afferma.

Il ruolo dei 60 Cfu

“Serve anzitutto un percorso formativo abilitante dedicato a chi è in possesso di adeguata esperienza; percorso che anticipa quello professionalizzante di 60 CFU destinato a diventare strumento comune per conseguire l’abilitazione all’insegnamento e partecipare agli ordinari concorsi a cattedra. Come serve un corso di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a chi è in servizio da almeno tre annualità a qualunque titolo e legittimamente su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione”, aggiunge.

“La nostra proposta punta a valorizzare la formazione in servizio del personale docente, attualmente mortificata o comunque non riconosciuta per la sua effettiva importanza, riformando un sistema che oggi privilegia la conoscenza (semplificando: la memoria) sulla competenza (l’esperienza). La fase transitoria prevede un piano riservato ai docenti precari di lungo corso – categoria per categoria – normandone il percorso formativo per l’abilitazione e l’eventuale specializzazione sul sostegno”, prosegue.

La formula del concorso ordinario

“Il concorso ordinario – con procedura semplificata per garantire cadenza regolare e ravvicinata nel tempo – presta particolare attenzione a conoscenze disciplinari e capacità comunicativa e relazionale. Nessuna prova preselettiva e nessun test a risposta chiusa (cioè niente selezione a “crocette”): del docente vanno valutate attitudine, capacità e maturità. La condizione necessaria per l’ammissione è il possesso del titolo di studio congiunto all’abilitazione all’insegnamento che si consegue in un percorso formativo accademico strutturato e flessibile di 60 CFU. Il concorso prevede l’espletamento di una prova scritta a carattere disciplinare e di una prova orale consistente nella simulazione di un’unità didattica”, aggiunge.

I 36 mesi di servizio

“In parallelo al sistema concorsuale ordinario, viene istituita una procedura d’assunzione in ruolo utilizzando le graduatorie dei supplenti. La formazione comincia con la stipula del primo contratto a tempo determinato e si conclude con i 36 mesi di servizio. Per i supplenti così nominati (che non saranno mai più precari “cronici”) la conclusione dell’attività formativa di servizio comporterà il diritto all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento previa frequenza e superamento di un corso accademico, e il diritto di partecipare a una procedura concorsuale abbreviata consistente nell’espletamento di una prova orale (simulazione di una lezione) e nella valutazione dei titoli”, conclude.