Scuola

Vincolo triennale mobilità 2022: c’è la deroga, ma non è una cancellazione

E’ destinata a concludersi senza troppe novità di rilievo, almeno non quelle auspicate dai sindacati, la questione inerente i vincoli alla mobilità. In base a quanto sancito dall’emendamento al decreto legge Sostegni ter all’esame del Senato in questi giorni, non si provvederà a una vera e propria cancellazione del vincolo triennale. Alla fine il compromesso potrebbe essere una deroga legata alla situazione di emergenza. Ciò significa che i vincoli restano ma per quest’anno potrebbe essere concessa la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione.

L’emendamento che istituisce i vincoli

L’emendamento datato ormai tre anni che istituisce i vincoli di mobilità recita che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solamente dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”. Vincolo poi abbassato a tre anni.

La necessità di una legge, non basta un contratto

Nonostante le insistenze dei sindacati, che spingono per il superamento del vincolo per via contrattuale, al momento una decisione definitiva non è stata presa. Le modifiche introdotte dal decreto 75 del 2017 (la cosiddetta “legge Madia”) sanciscono che “Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”. Ciò significa che se la legge stabilisce che una certa disposizione non è derogabile per via contrattuale, quella stessa disposizione può essere modificata solo da una legge. Quindi il superamento dei vincoli alla mobilità può essere attuato unicamente da una apposita legge, non essendo sufficiente un contratto.