Graduatorie, Gps e supplenze

Aggiornamento Gae: i 4 motivi di esclusione cui stare attenti

Si avvicina la data di presentazione delle domande di aggiornamento delle Graduatorie a esaurimento 2022. Un aggiornamento molto atteso perchè consentirà di modificare la propria posizione mediante la presentazione di domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento o trasferimento ad altra provincia. La finestra temporale fissata dal ministero va dal 21 marzo al 4 aprile 2022. Attenzione però a come presentare la domanda: ci sono alcuni errori in cui è facile incorrere che potrebbero invalidare il tutto.

Non sono contemplati i nuovi inserimenti

Ricordiamo innanzitutto che la procedura di aggiornamento non contempla nuovi inserimenti. Le domande vanno presentate su Istanze on Line, mediante SPID.

Gli aspiranti già inseriti in I, II e III fascia delle GaE e nella fascia aggiuntiva possono presentare i seguenti tipi di domanda:

  • aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
  • permanenza in graduatoria (quindi senza aggiornare il punteggio) a pieno titolo o con riserva ovvero lo scioglimento della stessa;
  • reinserimento in graduatoria, in quanto cancellati nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato domanda;
  • trasferimento da una provincia ad un’altra.

Esclusioni dalla procedura

Sono esclusi dalla procedura coloro che:

a) siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1 – lettera d), del DPR n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL “Istruzione e Ricerca – sezione Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.lgs. n. 235/2012;
e) siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f) siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
g) siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) insegnanti non di ruolo siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

Gli errori da non commettere

Come detto possono esserci motivi di esclusione. Per cui è importante fare attenzione alle seguenti quattro circostanze. Sono penalizzati con l’esclusione coloro che:

  • presentino domanda fuori termine;
  • presentino domanda in modalità difforme a quella prevista (ossia tramite istanze online);
  • non risultino in possesso dei previsti requisiti;
  • presentino domanda in più di una provincia (salvo i docenti che ne hanno diritto).