Pagamento tasse scolastiche: chi ha diritto all’esonero
Gli studenti che si iscrivono al quarto e quinto anno devono pagare le tasse scolastiche, ma ci sono alcune categorie che possono essere esonerate da questo versamento. Si tratta di un versamento dovuto da tutti gli alunni che si iscrivono al quarto e quinto anno di scuola superiore. Per loro è obbligatorio il pagamento delle tasse scolastiche.
Le tasse dovute
Sono dovute la tassa di iscrizione (6,04 euro) e la tassa di frequenza (15,13 euro). Gli alunni che frequentano il quinto anno devono versare anche la tassa per esami di idoneità, integrativi, di maturità o di abilitazione (12,09 euro) e la tassa per il rilascio dei relativi diplomi (15,13 euro). Non tutti gli studenti però sono tenuti al pagamento. Ecco chi è esonerato.
Chi non paga le tasse scolastiche
Sono esonerate dal pagamento le famiglie degli alunni che dovranno frequentare il quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) nel caso in cui rientrino negli aventi diritto per merito, per reddito o per appartenenza a specifiche categorie. L’esonero si estende a tutte le tasse scolastiche ed è previsto dal Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200. L’esonero non spetta in nessun caso agli alunni che ripetono l’anno.
Esonero per merito
Per merito possono essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche tutti gli studenti che negli scrutini finali hanno ottenuto una votazione non inferiore agli otto decimi. L’esonero può essere richiesto al momento dell’iscrizione alla classe successiva quando si prevede il conseguimento della votazione pari o superiore agli 8/10 ma se così non fosse si dovrà provvedere al pagamento subito dopo gli scrutini finali.
Esonero per reddito
In base al decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019, scatta l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti che si iscrivono al quarto e quinto anno della scuola superiore qualora il valore dell’ISEE sia pari o inferiore a 20mila euro.
Esonero per speciali categorie
Altri esoneri sono previsti per alcune specifiche categorie:
orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.