Scuola

Nuovo concorso straordinario precari con 36 mesi di servizio: al via entro il 15 giugno 2022

Importanti novità dal decreto milleproroghe per quel che riguarda la scuola. Una delle decisioni più significative riguarda l’atteso nuovo concorso straordinario per i precari con 36 mesi di servizio, C’è anche una data: si provvederà entro il 15 giugno alla procedura che prevede una sola prova concorsuale.

Posti Disponibili

I posti autorizzati  per l’anno scolastico 2021/22 sono complessivamente 112.474. Al momento quelli coperti tra gae, concorsi e GPS prima fascia, sono 59.425. Secondo il Decreto Sostegni bis sui posti residui, accantonati quelli dei concorsi ordinari ancora non svolti, sarà attivato un nuovo concorso straordinario  “per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo“.

I posti disponibili potrebbero essere quindi circa 15.000.

Requisiti

  • docenti non compresi tra quelli che partecipano alle assunzioni da GPS/elenchi aggiuntivi 2021/22;
  • docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa

Requisito d’accesso è l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno.

L’emendamento sul concorso straordinario

5.21 “Dopo comma 3, aggiungere i seguenti: 3.bis Il termine di cui al comma 4, primo periodo, dell’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato per i soli posti di sostegno, all’anno scolastico 2022/2023; sono parimenti le relative procedure. Sono fatte salve le immissioni in ruolo da disporre ai sensi della legislazione vigente. 3.ter Il comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente: “9-bis. In via straordinaria per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzione scolastiche statali di almeno 3 anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare ala procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenersi entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato dall’anno scolastico 2022/2023 e partecipano con onori a proprio carico a un percorso di formazione anche in collaborazione con le università che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione inziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023 o, se successiva, dalla data di presa del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono disposte con decreto del ministro dell’istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono a seguito dell’immissione in ruolo dei vincitori”.

I prossimi passaggi

Ricordiamo che per il momento siamo al cospetto di emendamenti approvati nelle commissioni riunite I e V. Il prossimo passo sarà l’approvazione da parte del Parlamento della versione finale del testo, che potrà anche prevedere eventuali modifiche. Il testo finale sarà completato entro qualche giorno.